Pei delitti minimi ciò potrebbe essere fatto dalla Camera di consiglio di cui si dovrebbero aumentare le attribuzioni. Se la Camera di consiglio ritiene che la pena a cui sarebbe condannato il prevenuto non superi il mese di durata, può stabilire sia sufficiente a far cessare l'azione penale il pagamento di un'ammenda.
Bonneville di Marsangy (o. c.) nota giustamente che l'ammenda è la pena più liberale, più divisibile, più economica, più remissibile, quindi la più efficace, e noi aggiungeremo quella che meglio può indennizzare la vittima.
«È naturale, scrive, che più procediamo più aumenti l'importanza del denaro, perchè con esso ci si può procurare il massimo dei piaceri, e sempre maggiore si fa il numero di quelli che lo sperperano pei loro gusti anche malvagi e perciò più avanziamo, la multa è più utile».
Nè si dica che l'ammenda mal si possa proporzionare: anzi è la pena che di più si proporziona, perchè una giornata in carcere per un gentiluomo non corrisponde in quantità di dolore a un giorno di carcere per un vagabondo, mentre 10.000 lire per un ricco si possono proporzionare a poche lire per un povero.
Si obbietta che sarebbe una pena atavica ricordante le compensazioni, ma in molte cose noi abbiamo dovuto ritornare agli antichi perchè a molte cose gli antichi provvedevano e molte vedevano meglio di noi.
Molti rifiuteranno di pagare e allora si devono obbligare al lavoro:—e se vi si rifiutano inasprire il carcere finchè sia conciliabile, ben inteso, col rispetto alla vita.
Risarcimento.—E con questo si assicura, nel maggior numero dei casi, quel che più deve premere, il risarcimento alla vittima del reato.
«Il risarcimento si deve assicurare anche obbligando gli stessi giudici penali a fissare la liquidazione dei danni, per togliere le lungherie e gli effugi di un nuovo processo in sede civile e obbligando i rappresentanti del Pubblico Ministero a promovere essi, d'ufficio, quando manchi per ignoranza o timore l'azione dei danneggiati, la condanna al risarcimento civile» (Ferri, o. c.).
Il Bonneville de Marsangy propone di accordare perciò all'offeso un privilegio speciale sui beni del condannato.—L'indennità, scrive, deve esigersi dallo Stato, come le spese di giustizia: la grazia deve concedersi solo se il danno sia stato riparato (con responsabilità solidale della famiglia del condannato): sui proventi del lavoro del detenuto deve ritenersi una parte a beneficio dei danneggiati.—La prescrizione deve ammettersi (come fa l'art. 229 del Cod. Pen. Austriaco) soltanto se il danno fu risarcito e il reo non ritenga più alcun utile proveniente dal delitto.
Riprensione e cauzione.—La riprensione giudiziale come sostitutivo di pena nei reati lievi è già ammessa nel nostro e nel codice penale russo, spagnuolo, portoghese, del cantone di Vaud, e nel diritto romano che insegnava: «moneat lex antequam puniat« Al. Fr. 3, § 1, Dig. De officio praefecti vigilum, lib. I, tit. 15, si trova proprio un caso di applicazione dell'admonitio: «et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos, qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigationem remittit«[329]. Però se essa si capisce per le scappatelle di gioventù, risse, ingiurie ecc., diventa poco seria nei reati anche dei criminaloidi senza la malleveria o cauzione che è una vera ammenda in sospensione. Il magistrato obbliga il colpevole a depositare una somma di denaro, che garantisca la società dalla sua recidività: il deposito si fa per un tempo determinato, scorso il quale, se egli non commise più delitti, gli è restituito. Questo principio è ammesso agli Stati Uniti ed in Danimarca: e certo per le percosse, le ferite, le vie di fatto, le ribellioni e le ingiurie, l'obbligo di depositare una somma, la paura di perderla in caso di ricaduta, giovano a prevenirla meglio di qualche giorno di cella (Oliva).