Per la maggior parte basterà la riprensione con libertà condizionale preventiva, salvo per quei pochissimi casi di avvelenatrici, truffatrici, omicide, cui basterà un piccolissimo carcere, o meglio un convento; perchè vista la grande suggestionabilità della donna è facile che sotto l'influenza della monaca la religiosità si sostituisca all'amore, la più frequente causa del crimine, e così l'onestà e il fanatismo religioso si sostituiscano alla tendenza criminale. Io ho potuto vederne le prove nello stesso carcere cellulare di..... dove eranvi suore tutt'altro che adatte.

Quanto alle recidive di due o tre volte in reati contro i costumi, esse devono arruolarsi nella prostituzione ufficiale, prevenendo così quella clandestina che è ben più dannosa.

Vista poi la grande vanità femminile, l'importanza che essa dà al vestito, ai gingilli e ai mobili della sua casa, si potrebbero sostituire molte volte nei reati di piccoli furti, di risse, le pene carcerarie con delle pene afflittive della loro vanità, come il taglio dei capelli, il sequestro degli ornamenti, dei mobili: sopratutto si deve nei ricoveri imporre il lavoro alle oziose collo spauracchio della fame.

Addottando speciali pene per le donne noi ritorniamo a quanto facevano i nostri antichi, e gli indiani, gli ebrei (Deuteron, XXI), i Germani; anche in Russia nel medioevo la donna che aveva colpito il marito doveva cavalcare un asino al rovescio: in Inghilterra le donne che avevano rissato fra loro dovevano percorrere le vie del villaggio sollevando un peso a cui eran legate con catena: e le calunniatrici e ciarlone dovevano camminare con una musoliera (Revue des Revues, 1895).

Corrado Celtes nel suo De origine, situ, moribus et institutionibus Germaniae, scrive: «mulieres vel quae fascinatione aut superstitione infamatae sint, vel quae partum necaverint, aut immutarum exurirent, diversis suppliciis afficiunt, aut culeo insutas submergunt, aut igne etiam adimunt, aut vivas humo defodiunt; nec his tormentis et cruciatibus arceri potest quin semper scelus sceleri accumulent»[344].

Aborto.—Quanto ai reati di aborto essi non dovranno punirsi che colla riprensione quando non siano a scopo di lucro professionale.

È uno dei bei vanti di un nostro vigoroso giurista, il Balestrini, d'aver dimostrato come l'aborto procurato non possa essere colpito come un reato, poichè il legislatore[345] colla sua incriminazione non può avere di mira la tutela dell'ordine delle famiglie, essendo i più provocati dalle fanciulle-madri allo scopo appunto di non costituire una famiglia illegale; l'obbiettivo dell'integrità personale scompare pel fatto che l'aborto sarà incriminabile nel caso che venga procurato nolente la madre e quindi in questo caso entrerà a far parte de' reati contro le persone; l'obbiettivo giuridico della società scompare nel fatto che la società non ha alcun vantaggio dalla nascita degli illegittimi, e che fin l'esistenza giuridica della vita fetale come ente sociale è contestabile; nè la finzione del diritto civile che estende la personalità ai nascituri si può portare nel diritto penale; e d'altronde un embrione non rappresenta propriamente un vero essere umano, ma un uomo negli stadii ancora d'animalità, o piuttosto un animale inferiore che nei primi mesi solo un dotto in embriologia potrebbe distinguere come umano.

Nessun diritto vien leso, di regola, nell'aborto provocato dalla donna sovra sè stessa, inclusovi il pericolo proprio, poichè nessuno impedisce ad un uomo di farsi del male, di sifilizzarsi, per es. (Puglia, L'evoluzione del delitto, pag. 197).

E quando la lesione avvenga per parte d'altri, la legge sugli omicidi e avvelenamenti vi basta senz'altro.

D'altronde gli aborti provocati regolarmente non sono quasi mai pericolosi, e Bentham scriveva: