La caratteristica principale di questi rei politici per passione ed occasione è un inadattamento—direi specifico—alla forma di governo sotto la quale vivono e contro la quale commettono la loro azione delittuosa. I delinquenti-nati invece mostransi inadatti non solo all'ambiente sociale della nazione in cui trovansi, ma all'ambiente sociale di tutte le nazioni che sono giunte all'identico grado di civiltà cui giunse la loro.
Mentre, quindi, i delinquenti-nati devono essere eliminati da tutto il mondo civile, i delinquenti politici basta che sieno tolti da quell'ambiente giuridico e sociale di quel dato popolo, al quale hanno dato prova di non sapersi adattare.
L'esilio, com'era del resto nelle leggi Romane[351], ed è ora nelle Abissine, e—in casi gravi—la deportazione sono dunque le pene più confacenti a questa specie di rei—ma ad ogni modo senza precisa determinazione di tempo.
Io credo, infatti, che[352] per questi rei politici puri (esclusi i pazzi ed i rei nati) le pene debbono essere temporanee e revocabili ogni 3 a 5 anni dietro una votazione parlamentare, potendosi dare che assai prima dello spirare delle pene inflitte siasi mutata l'opinione pubblica sulla portata degli atti incriminati, fino a spogliarli d'ogni indole criminosa; ed è appunto perciò anche che, mentre la nostra scuola è contrarissima al giurì pei reati comuni, non lo è punto pei reati politici, pei quali anzi il giurì è il solo mezzo di diagnosi, di riconoscere cioè se sono o non sono più delitti nell'opinione pubblica del momento attuale.
D'altra parte i Parlamenti che rappresentano la sovranità popolare e sono specchio più o meno fedele della volontà del paese, in molte Costituzioni son chiamati a giudicare almeno dei più gravi fra i reati politici; più ancora: possono, come in Francia, dove l'amnistia è d'iniziativa parlamentare, con un voto cancellarne ogni penalità: nella Costituzione anzi degli Stati Uniti spetta al Congresso il fissare le pene per i reati politici, e così era nella Bona repubblicana[353].
Basterà, dunque, che il Parlamento ed il Senato ogni 3 o 5 anni dichiarino, in sezioni riunite, che quel dato reato politico non sussiste più nell'opinione del pubblico da loro rappresentato perché cessi dall'essere tale: un esempio recente ne abbiamo nell'ateismo e nelle bestemmie, che un giorno si punivano come i reati più gravi e che ora non si potrebbe punire senza destare le risa. E così va intravvedendosi per la lesa Maestà, per gli scioperi e per i pretesi reati di pensiero socialista che solo un governo carico di delitti potè, non senza suo danno, incriminare.
Così procederemo a quei casi di ribellione che sono, come vedemmo (v. sopra), principio d'un'evoluzione; nè questa idea è poi rivoluzionaria, o nuova, chè, sotto forma di ammonizione a Firenze, di ostracismo in Grecia, di petalismo in Sicilia, applicata in paesi e tempi diversi e sotto Governi veramente liberi.
La temporaneità dovrebbe essere piena ed assoluta per i reati politici puri, cioè per quelli ispirati dalla sola passione politica e scevri di criminalità.
Nei reati politici misti, invece, dovrà distinguersi il reato meramente politico dal comune: se il primo ha colpito la forma politica attuale, o le persone che l'incarnano, in quanto rappresentano un sistema politico, il reato comune, che fu mezzo a raggiungere questo scopo, non è per questo meno punibile; ed esso allarma la società di cui ferisce il sentimento morale.
In questo caso la pena si proporrebbe in una forma mista; fissa, cioè, per un dato numero d'anni, tale da corrispondere alla legittima reazione sociale, contro gli attentati alla vita od alla libertà dei cittadini; indeterminata per altra serie d'anni, perché sia dato modo di troncarla, quando l'offesa all'organizzazione politica non sia considerata più tale; tanto più che vi è in quei rei una dose di altruismo che li rende meno temibili e certo più degni di considerazione.