Rei d'occasione.—Nei casi di azioni con danno lieve commesse da delinquenti occasionali oppure per negligenza o imprudenza da uomini normali, i casi da me chiamati di «pseudo-criminali», in cui il danno privato e sociale, sia per l'atto in sè sia per l'agente non temibile, è lieve, riesce iniqua ed inutile una pena carceraria, che desta nella pubblica coscienza la pietà per il condannato oppure infligge a questo una detenzione di qualche giorno, che a nulla rimedia. Questi atti dovrebbero esulare dal codice penale od almeno non ammettere più la repressione carceraria, e divenire soltanto delitti o quasi delitti civili, cioè soggetti ad un efficace risarcimento del danno, che non avrà la poca serietà delle minime pene carcerarie, non ripugnerà alla pubblica coscienza, sarà più efficacemente sentito dagli autori del danno e darà luogo ad equa riparazione (Ferri, Soc. Crim., pag. 620).
Diffamazione.—Vedansi, p. es., quelle pene indette dal codice italiano per le diffamazioni a scopo politico o sociale, che per lo più non sono opera se non di uomini normali, anzi migliori dei normali, che hanno il coraggio di rivelare al pubblico fatti che passano solo per diffamazione, perchè gli accusati sono potenti, sicchè la legge con tali comminatorie impedisce di rivelarne il delitto, e protegge il delinquente, come ebbe a confessare il bravo Lucchini.
Questi pretesi diffamatori con fine nobile non sono temibili, non portano danno che non sia riparabile; nè disobbediscono a leggi che perchè queste sono imperfette. Sono dunque pseudocriminali[354] più encomiabili che punibili; basterebbe obbligare il preteso diffamatore a provare la propria buona fede e dare la prova dei fatti, e a smentirsi se errava: tanto più che il metter a nudo le nostre piaghe non le esacerba, ma anzi le medica (v. s.).
Aiuto al suicidio.—Fra gli altri pretesi reati, puniti dalla legge ma non dalla coscienza pubblica—quelli che Garofalo chiama non naturali, ma giuridici—convenzionali diremo noi e non punibili secondo la nostra scuola che colla reprensione vi ha l'aiuto al suicida.
«Se, lasciando le pure astrazioni, noi interroghiamo la scienza della vita, questa ci mostra, scrivono Calucci e Ferri, che l'interesse della società all'esistenza di ciascuno de' suoi membri non è assoluto, ma scema anzi di molto, cessa anzi nei casi appunto della morte volontaria. Ora la biologia dimostra che nella lotta per l'esistenza soccombono i più deboli, i meno atti alla vita sociale; ed una appunto delle forme di questa sconfitta è il suicidio, che, al dire di Haeckel, è una valvola di sicurezza per le generazioni future, cui risparmia un triste e fatale retaggio di nevrosi, cioè di dolore; ed è, al dire di Bagehot, uno degli strumenti del miglioramento umano per via di selezione» (Ferri, L'Omicidio-Suicidio, 2ª ediz., Fratelli Bocca, 1884). Altrettanto scrisse Morselli. Ed io e Ferri dimostrammo che il suicidio è in antagonismo coll'omicidio (vedi Vol. 1), ne è una vera valvola di sicurezza, sicchè dove l'uno predomina scema l'altro, quindi da questo lato il suicidio è anzi di un vero vantaggio alla sicurezza sociale.
Di più, «o voi, scrive il Ferri (o. c.), ritenete che l'uomo non possa disporre della propria vita, ed allora dovete punire, se non il suicidio consumato, che pure non si potrebbe senza essere disumani, certo il suicidio tentato: o voi ammettete che il suicidio non sia un delitto, ed allora come punire chi prende parte a questo suicidio, coll'aiuto o coll'uccisione, soltanto perchè vi prende parte?».
«Poichè, dopo tutto, se è innegabile che lo Stato esercita la funzione repressiva per difendere, nel caso dei reati contro i cittadini uti singuli, la sicurezza di questi stessi cittadini, procacciando ad essi almeno l'opinione della propria sicurezza, chi non vede che il consenso della vittima, vero, spontaneo, toglie ogni ragion d'essere alla difesa per parte dello Stato? In che sentiamo noi scossa la opinione della nostra sicurezza, se veniamo a sapere che un cittadino fu ucciso per sua richiesta? Non c'è che la chiesa, la quale, in coerenza logica coi suoi principii, possa pretendere di salvare il peccatore anche malgrado suo.
Duello.—E lo stesso dicasi delle penalità pel duello. Esiste o non esiste, ora, questa tirannia del costume che spinge altri al duello, in quei casi eccezionali e gravi, a cui riesce impotente il ministero della legge? Se sì, noi siamo di fronte ad individui non pericolosi, e sarebbe zelo eccessivo ed ingiusto il punirli, per riparare un pericolo che per lo più non esiste. E d'altra parte, è forse alla legge penale che spetta la correzione dei costumi? Certamente no: gli è che costumi e leggi seguono il corso naturale delle cose e sono ambidue determinati dall'ambiente. Basto ricordare che i duelli più infierivano quando più atrocemente si punivano e sono sconosciuti invece in altri paesi, e sono diminuiti dal medio evo a noi, mentre le leggi penali che li colpivano scemarono di severità. Ma chi ha pensato mai di vincere colle pene i pregiudizi? Non mietono già essi abbastanza vittime, perchè, con essi congiunte in funesta alleanza, non ne mietano di nuove le inutili pene?
«Il Codice penale deve mirare alla difesa sociale, alla epurazione della società dalla mala razza dei delinquenti. Ora è un delinquente il duellante? Chissà? Forse è una vittima, almeno nel più dei casi. Ma guardiamola bene addentro: può darsi che il delinquente ci sia. E se lo troviamo, mercè i mezzi che le scienze affratellate ci offrono, non dovrà egli dirsi un assassino? E se lo è, perchè offrirgli una onesta via di scampo? E se non lo è, perchè punire una vittima di quel pregiudizio, che volete sradicare?
«Ma il pregiudizio o morrà o sarà più forte della legge, e le pene, inapplicate per la loro inadeguata severità, renderanno più risibile il loro sforzo impotente»[355].