Adulterio.—E altrettanto si dica delle pene contro l'adulterio, che staranno benissimo in diritto canonico, ma in un Codice moderno potrebbero allogarsi al più nelle contravvenzioni.

Certo che gli è un fenomeno immorale: certo che se la legge punendolo potesse impedirlo, essa sarebbe certamente la ben venuta: ma come ciò non è entrato nella opinione dei più, e, siccome spesso in simili processi è più la vittima che ne riesce danneggiata che non il colpevole è inutile il ricorrere alla legge; s'aggiunga che questa comune e generale impunità rende più duro il caso ben raro in cui la condanna abbia luogo. E poi molto giustamente dice Berenini in quella sua stupenda monografia Offesa e difesa:

«Può la legge obbligare la moglie ad amare il marito e questo quella?[356]. E se la legge non può comandarlo, non può proibirlo. La legge non può tutelare che diritti materialmente e coattivamente esigibili. L'amore non può essere coattivamente richiesto dall'un coniuge all'altro, e quindi la legge non può proteggere un diritto che non esiste nella persona che se ne dice aggredita.

«L'adulterio, dissolvendo il matrimonio naturale, genera il divorzio morale; perchè non dissolvere eziandio il matrimonio civile col divorzio legale? Perchè mantenere coattivamente la causa del disordine, peggiorandone gli effetti coll'inutile scandalo di un processo e di una condanna?».

Criminaloidi.—Per i rei adulti criminaloidi, non recidivi, senza complici, basterà per la prima volta la sospensione della pena, con malleveria, e cauzione, con l'obbligo dei risarcimento, o il lavoro coatto (nei campi se il reo è rurale) in caso di incapacità pecuniaria, e il carcere cellulare nel caso di rifiuto del lavoro.

Rei abituali.—Quanto ai recidivi e ai criminaloidi divenuti abituali vanno trattati come i delinquenti nati, con questa differenza, che siccome sono in maggior parte autori di reati meno gravi (ladri, truffatori, falsari ecc.), così dovranno sottoporsi ad una disciplina men severa. E sopratutto poi, mentre per il delinquente nato può bastare il primo delitto, se molto grave, a decretarne la segregazione indefinita, nel carcere, o nella colonia agricola, per il delinquente abituale occorrerà un numero di recidive più o meno grande secondo la specie e le circostanze dei reati commessi, prima di decretarne l'incorreggibilità.

Grandi opifici d'industrie nuove pel paese pei rei cittadini, la colonia penale agricola, nelle plaghe da dissodare per gli adulti campagnuoli, dalle più malsane alle più salubri secondo le categorie dei delinquenti; nei terreni già coltivati pei minorenni: ecco l'ideale della segregazione di tali condannati; e non in terre straniere, ma nelle nostre che ne han tanto bisogno; la colonia di Castiadas che ha creato un'oasi in mezzo alle terre più malsane di Sardegna, ed i miracoli delle Tre Fontane son lì ad attestarci quanto sian attuabili questi propositi, scemando così le enormi spese che gli onesti devono sottostare anche per la punizione dei criminali e portando un utile alla società cui aveva danneggiato.

Complicità.—Siccome i delinquenti meno temibili, d'occasione e per passione, hanno per carattere psicologico costante di agire isolatamente, senza complici, e l'inverso invece si verifica tra i delinquenti più pericolosi (nati ed abituali), così la complicità, almeno nei reati di grassazione ed assassinii[357], fra adulti, deve costituire per sè sola una circostanza aggravante, come si direbbe colle classiche teorie; o ad ogni modo deve considerarsi non solo, come si fece finora, nel rapporto della parte più o meno efficace presa dai vari associati nell'impresa criminosa, ma sopratutto come carattere distintivo dei delinquenti appartenenti alle categorie più pericolose (Ferri, p. 577).

Rei pazzi.—Quanto ai pazzi criminali e ai non pochi delinquenti nati in cui l'epilessia e la pazzia morale manifestatisi chiaramente, con accessi psichici, violenti e feroci, sicchè davanti al pubblico esorbitano dalla cerchia dei delinquenti comuni e perciò sarebbero prosciolti, l'unico provvedimento possibile è il manicomio criminale.

Col manicomio criminale, come togliamo al reo, che volesse infingersi pazzo, ogni incentivo alle simulazioni, così priviamo d'ogni scappatoia i difensori, che per primi eviteranno, quando non esista davvero, di allegare la pazzia del cliente, a cui con ciò prolungherebbero la detenzione; e nello stesso tempo noi impediamo che un senso inopportuno di pietà dei giurati ridoni al popolo inerme i suoi offensori.