Colla prigionia perpetua, sotto forma di manicomio, impediamo l'eredità e l'associazione del delitto, che quasi sempre si organa entro le carceri, e quindi le formazioni delle bande: impediamo le recidività, scemiamo le spese pei processi, e le conseguenze di questi, che sono spesso nuovi delitti per imitazione.

Il Wiedemeister (Zeits. f. Psychiatrie, 1871), oppone che colla istituzione dei manicomî criminali si viene a ledere la giustizia, potendosi dare dei pazzi delinquenti che guariscano del tutto, cui sarebbe ingiustizia tenere reclusi; se non che questi casi (salvo le forme acute) sono assai rari, la statistica di Broadmoor dandoci la povera cifra di 39 guariti su 700 ricoverati, in cinque anni; e ad ogni modo, a questo inconveniente si può rimediare, concedendo la libertà a quei pochi, cui una lunga osservazione dimostri completamente guariti. Che se nell'intervallo qualcuno di questi abbia a soffrirne, è men grave inconveniente in confronto ai molti che potrebbero patirne per sempre, e in confronto alle molte e spesso irreparabili ingiustizie che così si riuscirebbe a prevenire. Poli propose, per ovviare alle non rare condanne di alienati, la riforma del giurì; se non che anche elettissimi giudici, se non trovino una istituzione speciale che vi provveda, ed un articolo di codice che la raffermi, si troveranno paralizzati, e potranno al più assolverli, con pericolo grande della società e con loro non lieve e non ingiusta trepidanza.

«Si ricorre, scrive a questo proposito Ferri (Sociologie criminelle, 1894), in primo luogo all'arme infida del dilemma e si dice: Chi ha compiuto certi eccessi o è un pazzo o è un delinquente. Se è un pazzo, dicono Falret, Mendel ed altri, allora nulla importa che esso abbia avuto a che fare colla giustizia: il suo non è delitto, perchè egli non era compos sui ed allora lo si metta al manicomio comune, dove se è pazzo pericoloso lo si sottoponga a disciplina speciale, come si fa con altri pazzi pericolosi ma non delinquenti: O l'autore di quelli eccessi è un vero delinquente ed allora vada in carcere, senz'altro.

«Rispondiamo: anzitutto il dilemma è difettoso perchè non comprende quei casi intermedi (che i progressi scientifici forse elimineranno, ma che per ora esistono sempre) nei quali appunto anche alla sola logica astratta appare manifesta, come diceva il Carrara, la necessità di una «coercizione intermedia» tra il vero manicomio e la vera carcere. Ma sopratutto poi, la prima alternativa, che si tratti di un vero pazzo, non esclude per sè sola il manicomio criminale: ma se è un pazzo delinquente occorrono provvedimenti speciali di sicurezza di fronte all'attuale sistema che lascia alla diligenza, non eccessiva nè troppo illuminata, delle autorità amministrative di provvedere ai pazzi prosciolti da istruttoria o da giudizio, e mostra purtroppo, con dolorosi e frequenti esempi, quanti siano i nuovi delitti commessi da chi la prima volta fu lasciato, o subito dopo il processo o dopo breve ritiro in un asilo, alla balìa delle proprie infermità.

«Nè solo le ragioni pratiche vi si oppongono: ma pure una ragione di principio. Mentre, infatti, il Falret dice a questo proposito, che «un individuo cosidetto delinquente dacchè è riconosciuto pazzo, deve cessare di essere considerato come delinquente e rientrare puramente e semplicemente nel diritto comune», noi opponiamo queste due considerazioni.

«Anzitutto non può rientrare «puramente e semplicemente» per la ragione ch'egli, anche come pazzo, si distingue dagli altri: tant'è vero ch'egli ha ucciso, stuprato, rubato, mentre gli altri furono e sono pazzi inoffensivi.

«Ma poi quel ragionamento si attiene a tutto un ordine di idee che ormai la scienza va eliminando: che cioè la pazzia sia una sventura e il delitto invece una malvagità del libero arbitrio. No: come da un secolo ai ammise, contro le opinioni medievali, che la pazzia non dipende dalla nostra «libera volontà», così ora bisogna riconoscere che non ne dipende nemmeno il delitto. Delitto e pazzia sono due sventure: trattiamoli entrambi senza rancore, ma difendiamoci da entrambi.

«Coi principii adunque della scuola positiva non regge più l'obbiezione che il pazzo «cosidetto delinquente» appartiene al diritto comune: esso appartiene al diritto difensivo come il vero delinquente.

«Ed è per questa stessa ragione che non tiene, per noi, la seconda ed ultima sostanziale obiezione, che cioè un pazzo, solo perchè ha ucciso, non si può tenere rinchiuso a tempo indeterminato o perpetuo. Quando egli è guarito, anche se prima del tempo che avrebbe scontato in carcere in caso di condanna, ha diritto di uscire.

«Noi rispondiamo negativamente, col diritto che ne dà la psichiatria, attestante la proporzione alta delle ricadute in ogni forma di pazzia, ma specialmente in certe forme più pericolose: col diritto, che ne dà l'esperienza, attestante i nuovi eccessi compiuti non raramente da pazzi, che pure nel manicomio comune non si potevano giustamente tenere (anche per ragioni finanziarie) dal momento che apparivano completamente guariti. Ci sono delle sventure che non perdonano, purtroppo, e dànno soltanto qualche tregua: non potendone liberare del tutto l'individuo, facciamo almeno ch'egli non ne colpisca ancora la famiglia, la società.