Or io credo si debba chiedere, in nome del progresso umano, che si modifichino questi imprecisi articoli 46 e 47 nel senso degli articoli 53 e 54 restati quasi sempre lettera morta, che comminano la custodia in un istituto di educazione e di correzione sino alla maggiore età ai criminali minori di 9 e di 14 anni e di poco discernimento, perchè appunto i pazzi delinquenti sono presso a poco altrettanto responsabili quanto costoro, e si ordini «la custodia fino a completa guarigione, in case apposite di salute, di coloro che commisero reati in istato di pazzia o di altra infermità, che possa anche in leggier grado impedire l'uso della ragione e della volontà, come pure di quei condannati che diventino pazzi durante la loro detenzione, e che non abbiano potuto guarire dopo tre mesi di cura prestata in apposite infermerie nelle case di pena»[360]; per sottrarre questi casi al giudizio di uomini incompetenti o troppo impressionati dalla orribilità dei fatti commessi per non volerne cavare una specie di vendetta legale—proporrei «che insorto il dubbio di alienazione, il giurì debba esser misto di cittadini, giudici e medici alienisti».
Una volta riconosciuti legalmente e opportunamente ristaurati questi manicomî vi dovrebbero essere ricevuti:
1º Tutti i carcerati impazziti, con tendenze pericolose, incendiarie, omicide od oscene, dopo trascorso lo stadio acuto del male.
2º Tutti gli alienati che, per tendenze omicide, incendiarie, pederastiche, ecc., vennero sottoposti a inquisizione giudiziaria, restata sospesa per la riconosciuta alienazione.
3º Tutti quelli imputati di crimini strani, atroci, senza un movente chiaro[361], su cui sia insorto dubbio (confortato da perizie uniformi di almeno 3 medici alienisti), di pazzia o almeno di gravi affezioni cerebrali.
4º Vista la straordinaria importanza in proposito dell'epilessia quanti commisero i reati in istato d'epilessia psichica, o i rei che soffersero convulsioni epilettiche.
5º Quelli che già notoriamente onesti furono spinti al delitto da un'abituale, evidente, infermità, come: pellagra, alcoolismo cronico, isterismo, malattie puerperali, massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici, e presentino una numerosa serie di caratteri degenerativi.
E qui sorge l'idea di creare speciali forme di manicomî criminali, per alcoolisti, epilettici, pellagrosi ecc.
Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una parte della loro esistenza, nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti od anche in infermerie addette al carcere, ma rette con norme speciali. Gli altri alienati non saranno riuniti che a piccoli gruppi, a seconda dei ceti e delle abitudini; dormiranno ciascuno in una cella; la disciplina dovrà esservi severa, la vigilanza maggiore che nei manicomî comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato alle forze, all'aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti.