Io credo che si dovrebbero fondare appositi stabilimenti carcerari, in cui un giurì composto di direttori e medici carcerari, di giudici e di cittadini facesse ricoverare tutti coloro, i quali abbiano, fin da impuberi, mostrato tendenza al delitto, vi abbiano recidivato più volte, specialmente se senza famiglia o con famiglia immorale, e se presentino tutti quei caratteri psichici e fisici, che abbiamo veduto essere propri del delinquente abituale (Vedi Vol. I).

Più che del loro ben essere dovremo preoccuparci della loro utilizzazione, onde non gravino troppo sugli onesti—e del pericolo di evasioni; perciò dovrebbero tenersi possibilmente in isole o valli remote, ove attendere, se rurali, ai lavori di campagna che abbiamo veduti tanto fruttuosi alla loro salute ed allo Stato, se cittadini ad opifici, meglio, anche, se come s'usa in Svezia si raccogliessero in squadre disciplinate militarmente e destinate ai lavori stradali, o di risanamenti palustri. Essi potranno occuparsi a lor genio in alcune ore del giorno, ma non saranno dimessi, mai, se non dopo prove straordinarie di ravvedimento.

Il sistema cellulare, non verrebbe ripristinato fra essi, se non nei casi di nuove recidive. Con ciò rimarrebbe più facilmente disponibile un numero sufficiente di celle per i giudizi e le piccole condanne; che è l'unica condizione per attuare il sistema cellulare, finora quasi ipotetico; così renderemmo più sicura la società, col diradarvi i reati isolati e più gli associati, che spesseggiano fra i dimessi dal carcere collettivo; si purgherebbero le stesse prigioni da quei nuclei fatali, che glorificando il vizio rendonvi impossibile ogni tentativo di emenda; e si riescirebbe infine a togliere quella quota, non lieve, di crimini che si deve all'eredità, all'esempio ed incitamento dei parenti; si tornerebbe ad applicare alla società quel processo di selezione naturale, cui si deve non solo l'esistenza della razza nostra, ma anche, probabilmente, della stessa giustizia, che prevalse mano mano coll'eliminazione dei più violenti (v. s.); e la spesa, per grave che fosse, del loro mantenimento (chè molti si rifiuteranno al lavoro) sarà minore d'assai di quella che incontrerebbe la società pei nuovi delitti, e pei nuovi processi, i quali, sovente, costano somme favolose. Thompson fa il calcolo che per 458 recidivi scozzesi si consumarono 132.000 lire sterline di cui 86.000 per sole spese di giudizio.—È un appannaggio da principe!

Se anche non si volessero credere affetti d'infermità, sono dannosi per sè, dannosi pei posteri a cui possono dare la vita; il loro sequestro non è più ingiusto di quello di altri men pericolosi alienati e certo più utile, specie se adibendoli ai campi risparmiano, in parte, le spese pel loro mantenimento.

Così la società che ha patito pel loro reato, patito e speso per la loro condanna non dovrà anche patire per la loro liberazione, e tutto in ossequio ad un principio teorico, a cui quasi nessuno ormai presta fede, secondo cui la carcere sarebbe come una specie di lavacro che monderebbe ogni colpa.

Nè questa mia proposta è, punto, anch'essa, nuova: già fino dal 1864 la Camera dei Lordi (quando si tratta di applicazioni pratiche troveremo sempre l'Inghilterra alla testa) aveva proposto che i giudici dovessero condannare a servitù penale i rei dopo la seconda recidiva.—E fra noi, non è molto, egregi statisti e magistrati, il Doria, Barini, il Manfredi, p. es., proposero l'erezione di carcere per gli incorreggibili (V. Rivista di Discipl. Carc., 1875-76). E. Labatiste (Essai sur les institutions pénales des Romains, 1875) propone la deportazione perpetua dopo espiata la pena contro ogni individuo contro il quale il totale delle condanne ecceda i 5 anni e sia recidivo per la decima volta. E altrettanto fanno il Bonneville (De l'insuffisance actuelle de l'intimidation, 275) ed il Tissot (Introd. phil. à l'étude du Droit pénal, 1874, pag. 433), che paragona la reclusione perpetua degl'incorreggibili ad un congegno di ripiego per un meccanismo concepito, ma non atto a vincere date resistenze. Essa corrisponde negli effetti utili senza la tristezza dei mezzi, alle disposizioni antiche, crudeli, ma logiche, del Diritto longobardo, delle Landes-ordnungen del 1600, che colpivano di morte, come incurabile, il più volte recidivo, e i fures famosi qui quatrim vel ultra confessi sunt (Farinacius, De delictis, I, tit. III. Baumhauer, Crimes et délits, La Haye, 1870).

Questo istituto per gli incorreggibili e pei rei-nati è già in azione nella Colonia agricola di Mexplas, nel Belgio, che ricovera 4500 ex criminali, i quali stessi si sono fabbricate o si fabbricano le proprie case salvo l'aiuto di 30 o 40 capi mastri (Joly, o. c.}.

Tutto vi si costruisce a poco a poco a seconda dei bisogni e delle risorse: così che questo grande stabilimento che sarebbe costato moltissimo non costa quasi nulla al paese: il bestiame cresce sul posto perchè le fattorie hanno i loro stalloni. Gli operai fanno solo quei lavori di cui possono trovar l'occasione di spaccio o di cui possedono gli strumenti.

La popolazione vi è divisa in quattro categorie:

1ª gli indisciplinati e i pericolosi, il cui contatto poteva esser nocivo agli altri;