III.

25 aprile 1849.

Chiunque ricorda il tribunato romano antico, pensa una tremenda magistratura che, per effetto delle sue interdizioni, de' suoi giudizj e de' suoi plebisciti, non solo la forza contrappesava e l'autorità del Senato, ma non di rado soprapponeva il diritto e la volontà della plebe alle giurisdizioni e alla potenza di tutto l'ordine dei patrizj. Nel nostro Progetto dì Costituzione il tribunato è cosa molto più innocente e leggiera, e tra tutti gli ufficj della repubblica è del sicuro il più scioperato ed agevole; tanto che sembrerebbe costituito per serbare in Roma alcuna memoria e figura dei Benefizj Semplici, quando il tempo e i costumi li sopprimessero. Per vero, ad esso non è attribuito altro incarico peculiare e continuo, se non quello descritto dall'articolo 33, con queste formali parole: «Sopra le leggi adottate con maggioranza minore di due terzi, possono i tribuni richiamare il suffragio dell'assemblea; e se dopo la seconda discussione sono adottate con meno di tre quarti di suffragi, i tribuni hanno il diritto di richiamarle a nuova discussione. Dopo la terza discussione, se la legge è adottata a qualunque maggioranza, viene eseguita.»

Nella proposta neppure è indicato l'idoneo modo col quale il tribunato esercita cotal suo diritto; cioè se il debba mettere in atto per messaggio all'assemblea, o se per organo dei consoli od altri primi ufficiali, ovvero presentandosi egli medesimo nel parlamento, e quivi annunziando essere sua volontà che la discussione di tal legge o di tal altra, benchè compiuta, si rinnovelli. Ma certo è che la legge fondamentale non gli fa obbligo nemmeno di significar le ragioni ond'è mosso a chiedere la rinnovazione dei dibattimenti e la prova del bossolo.

Ciascun vede, pertanto, che comoda magistratura sia quella del tribunato, scarica affatto di pensieri e di occupazioni, e non dovendo ragione ad alcuno del proprio operato; imperocchè ella sola, secondo la proposta, non incorre in veruna malleveria, e non riconosce potere alcuno che le stia sopra.

Dicemmo nel primo Articolo, che in questo disegno di legge fondamentale, chi porta davvero un basto ingrato e pericoloso, sono que' tapinelli de' consoli: onde qui Cicerone non avrebbe per lo certo di che compiacersi oltremodo, e non morderebbe sì spesso ne' suoi discorsi que' tanto numerosi e protervi qui honori inviderunt suo. E si avverta di passata la ingiusta parzialità che interviene tra i consoli ed i tribuni. La proposta di Costituzione prescrive nell'articolo 22, che i consoli debbono conseguire nei generali comizj non meno di centomila suffragi; ai tribuni basta la pluralità ordinaria; e ciò non pertanto i consoli sottostanno al sindacato dei tribuni. Questi poi, come i prediletti e i beniamini dello Stato, sono mantenuti e spesati dalla repubblica; del mantenimento dei consoli la Costituzione non parla: eppure la lor bisogna e la briga è grandissima; quella dei tribuni è pressochè nulla. Onde ci par di sentirli ogni giorno, desinando nel nuovo Pritaneo, sclamare per gratitudine: Populus nobis hæc otia fecit.

Ma, rivenendo al primo proposito, egli si può dire che l'officio sopradescritto del tribunato poco importa al corpo da' cittadini se riesce lieve o gravoso a chi lo sostiene, quando torni in effetto di gran momento e di gran salute per la repubblica. Ma qui appunto la mente nostra si smarrisce in cercando i principj e le massime che ànno condotto i compilatori della proposta ad immaginare questo lor tribunato; il quale è inopportuno e soverchio per un rispetto, e per un altro è inefficacissimo e vano. Soverchio, all'intento di conseguire nuove discussioni e nuovi scrutinj, e soverchio altresì, come vedremo più tardi, per sindacare l'azione dei consoli; inefficacissimo e vano, per porre limitazione alla prepotenza popolare, e introdurre nello stato una saggia e provvida antagonia; inefficacissimo, infine, per mantenere nella repubblica una giusta misura fra i due elementi costitutivi d'ogni progresso civile, la conservazione vogliam dire e l'innovazione.

Tanto è discosto da verità, che l'ufficio di domandare una discussione nuova esiga la creazione di una sì alta e insigne magistratura qual'è il tribunato, che in Inghilterra viene a ciò soddisfatto e supplito da un semplice articolo di regolamento parlamentare, e in Francia da una speciale prescrizione della legge costitutrice, là dove tratta delle pertinenze e funzioni dell'assemblea. Ma sì in Francia e sì in Inghilterra tale precetto di rinnovare i dibattimenti e dare più d'una volta i partiti, non ad altro serve, salvo che ad impedire la troppa sconsideratezza e precipitanza delle deliberazioni. Nè l'opera dei tribuni può recare in ciò maggior bene, eziandio per questa considerazione, che l'autorità loro appresso i deputati del popolo è men che mediocre, venendo eletti, siccome quelli, dagli stessi comizj e a pluralità ordinaria di voti: quindi, a rispetto del valore e dell'importanza morale, i tribuni agli occhi dell'assemblea sono dodici contro dugento; sono dodici muti ed inoperanti, contro dugento che discutono e che risolvono.

Secondo la proposta, i consoli, terminato l'ufficio loro, ne rendono conto ai tribuni. A questi poi appartiene o approvarli o proporne l'accusa. Con ciò, non v'à dubbio, il tribunato ritroverebbe, una fiata almeno ogni due anni, qualche giorno di briga e di occupazione. Ma si consideri che innanzi a quel termine, ai consoli tocca per quattro volte di render conto all'assemblea dello stato de' pubblici affari; la qual cosa include di necessità l'esame e il giudicio minuto e specificato dell'opere loro: ed anche intralasciamo di ricordare che debbono i consoli ripetere punto per punto quell'atto, sempre che ciò venga nel desiderio dell'Assemblea.

Posto, dunque, ch'essi della ministrazione loro sieno usciti netti e incolpevoli, e niun cittadino gli abbia accusati od abbia potuto far giungere l'imputazione insino alla forma del giudicio, la quinta ispezione e indagine de' lor fatti e portamenti diventerà di leggieri, piuttosto che altro, una formalità ed una sovrabbondanza. In caso poi che il contrario avvenisse e proponessero i tribuni l'accusa dei consoli, l'assemblea sarà pochissimo disposta ad approvarla e continuarla; perchè moverebbe da gente non guari mallevadrice dell'atto, sprovveduta di autorità grande, chiamata a supplire i consoli per tutto il tempo del giudicio; e più ancora, perchè l'assemblea confesserebbe la incapacità propria e la negligenza, col non aver saputo o voluto prevenire i tribuni intorno al sindacare le azioni dei consoli.