Il primo si è, che a rispetto dello Stato risiede nel Municipio una libertà naturale di azione circa il formare e usare di tutti i suoi beni, appunto come nell'individuo a rispetto della città. Di quindi procede che le franchigie non gli son date dalla legge, ma sì dalla legge sonogli assegnate le giuste limitazioni di quelle; e però, in generale, la legge non dee (come sotto i governi dispotici) venire numerando le speciali e singolari facoltà del Comune, e prescrivergli quello che può, ma quello che non può e non dee.

Da cotal massima procede il secondo punto, che la legge cioè sappia e voglia costituire il Comune con quanta maggior larghezza si può; e intendiamo dire, che la spontanea vita di esso si svolga e cresca e si eserciti sciolta dalle restrizioni e pragmatiche che or sotto nome di tutela, or sotto quello di sopraveggenza e di buon governo, impacciano dannosamente e oltre ad ogni necessità il corso naturale dei pensamenti e delle azioni commutative. E qui ci piace di ricordarvi, che la prima e fondamental cagione della prosperità sociale, durevole e non artefatta, si è la spontaneità, siccome quella che s'ingenera immediatamente dalla nobile natura umana, la essenza di cui è libera e incoercibile: di tal guisa, l'avviamento dell'uomo al vero ed al bene non dee venir procurato dalle prescrizioni della legge troppo speciali e forzose, ma dall'impulso generale dei metodi educativi, dall'incremento e diffusion del sapere, e da tutte quelle cagioni che per semplice virtù ed efficienza morale persuadono e ottengono i miglioramenti e perfezionamenti civili.

Per la ragione medesima, noi non vi raccomandiamo di estendere e moltiplicare le pertinenze dei magistrati municipali; stantechè ogni cosa per natural diritto è di pertinenza loro, quante volte essi operino a nome e per facoltà del popolo committente, e non invadano alcun ufficio che le leggi decretarono dover competere allo Stato e a' suoi reggitori. Molte volte accade, per lo contrario, che al governo generale dello Stato divenga profittevole sopramodo il chiamare i Comuni a partecipare ad alcune funzioni politiche; come, per via d'esempio, al ministero della polizia, ovvero a quello della giustizia con la istituzione dei pacieri e dei giudicj conciliativi, e ad altri incarichi d'ugual peso.

La terza considerazione che accade di fare intorno ai Municipj, si è di conoscere e misurare sin dove debba la volontà di quelli piegarsi e cedere alla volontà universale legislatrice, la quale reputa di comandare a nome del maggior bene comune. Conciossiachè non àvvi bene comune sì grande (toltone fuori le estreme necessità chiare e visibili a tutti), che compensi il gran danno di violentar troppo l'arbitrio individuale, e troppo restringere l'adoperamento e l'uso spontaneo delle facoltà e dei beni proprj. Scoprire il giusto temperamento tra l'arbitrio eccessivo dei Municipj e l'eccessivo ingerimento della potenza legislatrice, imperante a nome del bene comune, non è agevole impresa, ed è impossibile, noi crediamo, a determinarsi in universale. Il buon senso e la pratica ammaestrano in ciò, come in altre ardue questioni, più sicuramente e assai meglio che le ambiziose teoriche; e però ci contenteremo di ridurvi in pensiero più d'un esempio che la pratica moderna europea ne reca innanzi. Noi giudichiamo, pertanto, che l'autorità legislativa in Francia degeneri parecchie volte in violenza, a rispetto delle libertà individuali e comunitative; e per opposto, giudichiamo che in Germania ella rimanga troppo timida in faccia de' privilegi o personali o municipali. In Inghilterra scorgiamo (massime in questi ultimi anni) una giusta e quasi perfetta proporzione fra tali due estremi: e tanto più i concetti nostri in questa materia si accostano all'Inghilterra e divertono dalle consuetudini della Francia, quanto il comprimere di soverchio in Italia la individuale forza e spontaneità, si è togliere a lei la più gagliarda cagione e la più intrinseca di tutte quelle meraviglie e grandezze che la storia ricorda e l'universo tuttora ammira.

Per ciò, poi, che s'appartiene alla forma costitutiva del Municipio medesimo, desideriamo, o signore, che vi sia in mente la massima professata nel Motuproprio di Sua Santità intorno alla fondazione del Municipio Romano; e questa è che i titoli e i requisiti così di elettore come di eligibile e così di magistrato come di consigliere, scaturiscano tutti dal censo e dalla capacità; e che il censo a ciò domandato sia tenue quanto si possa il più; e sia indizio della capacità ogni professione il cui possedimento ed uso ricerca una sufficiente coltura d'ingegno. Noi non vorremmo, inoltre, che il censo venisse dalle rendite misurato, ma dalle imposte bensì e dalle patenti, e da ogni maniera di dazj, inscrizioni e registrature; imperocchè questi dati compariscono tutti ne' libri pubblici, laddove le rendite ad essere bene conosciute domandano certa indagine che à dell'inquisitorio, e però è sempre odiosa: che se il censo non bene risponde all'entrate per difetti e disproporzioni gravissime del catasto, ei bisogna emendarlo; e ad ogni modo, cotesto sconcio è assai minore dell'altro accennato. Nè qui varrebbe citar l'esempio dell'Inghilterra, fondato sopra costumi troppo diversi dai nostrali. In genere, noi opiniamo che le disposizioni costitutive delle magistrature e de' Consigli municipali esser debbano liberalissime ed assai popolari; perchè, parlando secondo ragione, all'uso d'ogni qualunque diritto non istà dallato altro limite certo e non valicabile, salvo che la poca o nessuna sufficienza d'esercitarli; e perchè questa nelle faccende comunitative riesce molto men rara che nelle politiche, così molto minori e più rare debbono essere le esclusioni. Non ignoriamo quello che da parecchi pubblicisti si obbietta contro le assemblee popolari e i larghi ordinamenti elettivi: a noi non esce di mente che la saggezza e la dottrina sempre sono di pochi; essere la moltitudine passionata e tumultuosa; dimostrarsi dai matematici, con certi lor modi speciosi, che la probabilità dell'ottima deliberazione è in ragione inversa del numero dei deliberanti. Con tutto ciò, noi pensiamo che l'equità e il diritto debbon passare innanzi ad ogni altra considerazione, e che dove sta l'equità e il diritto debbe l'azione del tempo condurre altresì la maggiore utilità pubblica: oltre a ciò, noi pensiamo, le moltitudini essere più savie degli individui in quel che s'attiene immediate agl'istinti e ai placiti del senso comune; essere insofferenti e nimicissime sopra tutto dell'ingiustizia, ed estimatrici egregie sì del valor morale degli atti e sì della bontà o malvagità degli animi; lo spirito gretto e calcolatore del secolo farsi tanto meno scorgere, quanto maggiormente si sale inverso il patriziato o scendesi inverso il popol minuto; infine, nelle moltitudini scemano l'ignoranza e le fallaci preoccupazioni col crescere della civiltà, e questa colà cresce e propagasi più prestamente dov'è maggiore la vita pubblica e la partecipazione di tutti ai comuni negozj. Oltrechè, il mondo va ora per cotal via; nè si può fare il bene davvero se non per essa, posciachè il secolo si può correggere, ma non mutare. Di tali cose parliamo un po' più disteso, perchè è nostra mente, o signore, che a voi piaccia, in qualunque caso d'istituzioni elettive, attenervi sempre ai sistemi e alle pratiche meno strette e più popolari.

Vogliate del pari, che sciolto si mantenga d'ogni legame non necessario il deliberare e l'operare del Municipio; e dappoichè al governo è ragionevolmente serbata la facoltà d'interporre l'autorità sua tuttavolta che il Municipio o travia dalle forme preordinate di sua istituzione, o rompe alcuna legge od alcun decreto dello Stato, in qualunque altro caso non fa mestieri e non giova l'assentimento de' superiori, siccome atto giustamente presunto e che mai non difetta. Molto meno, poi, fa d'uopo la presenza e assistenza de' supremi ufficiali alle discussioni ed alli scrutinj comunitativi; molto meno il richieder licenza per le ordinarie e straordinarie convocazioni de' Consigli: e il simigliante si dica per altre suggezioni ed impacci.

Dopo le cose fino a qui ragionate, ci occorre di aggiungere poche parole intorno ai Consigli provinciali. Imperocchè gli è manifesto che molte delle franchigie e delle costituzioni qui avanti domandate pei Municipj, convengono più che bene ai Consigli delle provincie. Del pari divien manifesto, che noi vivamente desideriamo che il modo con cui verranno chiamati i rappresentanti dei Municipj al consesso provinciale sia il più largo possibile, ed ogni Circondario almeno abbiavi il suo deputato: la qual cosa diviene oggi tanto più necessaria, quanto, a tenore dell'ultimo Motuproprio, i Consigli provinciali s'ingeriscono direttamente nella elezione dei deputati alla Consulta di Stato. E però, nel determinare l'ordinamento finale di essa Consulta (secondo l'arbitrio che ve ne lascia il sovrano), voi considererete per bene tutte le intrinseche attinenze che legar debbono i Municipj ai Consigli provinciali, e questi alla generale deputazione.

Possono ancora con vantaggio e con equità i Consigli provinciali venire investiti del diritto di esamina e di revisione per tutte quelle risoluzioni comunitative le quali inchiudessero gravi e straordinarie spese, o decretassero istituzioni nuove di gran momento o l'abolizione di antiche; il qual diritto dovrebbesi per innanzi determinare con quanta maggiore esattezza e lucentezza è desiderabile e conseguibile in tali materie. Nella vita sociale umana appajono quotidianamente due atti contrarj e insieme correlativi, nel giusto combinamento dei quali giace la precipua cagione d'ogni prosperità: il primo atto è innovare, il secondo è conservare; e comechè ambedue facciano d'uopo ugualmente al bene comune, ciò nondimeno la varietà degli umori e delle condizioni produce che le tali persone sieno inclinate all'innovare e le tali altre al conservare. Similmente occorre al bene comune, che nelle faccende pubbliche gli uomini esercitino con opportunità e con giusta misura così l'ardore dell'animo, come la riflessione; e così l'impeto e l'energia del volere, come la lentezza e maturità del giudicio. Ma egli avviene del pari, che la differenza dell'indole, delle professioni e d'altri accidenti, facciano l'una specie o classe di uomini più riflessiva e fredda di quello che operosa e infiammata; ed un'altra, tutto il contrario. Ei si conviene, per conseguenza di tutto ciò, stabilire che in ogni ordinamento sociale e politico deesi far luogo agli innovatori e conservatori, agli ardenti ed ai giudiziosi, per via di speciali e separate congregazioni. Ma perchè poi l'umana repubblica è vita e operosità, e suo destino è procedere innanzi nel nuovo, però nell'autorità conservatrice non mai (per quello che noi ne sentiamo) debbe dimorare una illimitata potestà e un divieto assoluto e definitivo, ma bensì una facoltà di rivedere, sospendere e ritardare; di guisa che la riflessione spassionata e la cognizione piena e corretta possano entrare in tutte le menti, e che le ragionevoli rimostranze delle minorità (come suolsi chiamarle) non sieno dalla prepotenza del numero soffocate. In questi termini, e non altrimenti, noi vorremmo attribuire ai Consigli provinciali un diritto di tutela e di moderanza; chè di là da quei termini potrebbero essi Consigli addivenire tanto più soverchianti e oppressivi, quanto la lor condizione ed origine non li scioglie abbastanza dalle passioni, dagli errori e dagli interessi personali e locali.

III.

Ma le franchigie comunitative picciol frutto recherebbero, qualora non fosse al cittadino guarentita pienamente e durevolmente la libertà e sicurezza delle azioni private. A voi dunque apparterrà, o signore, ajutare il principe nella difficile revisione dei codici, senza la quale verrebbero quasi meno tutti gli altri miglioramenti e progressi.