Ne' paesi dove à potuto aver luogo il libero svolgimento della ragion pratica del diritto, e in Francia singolarmente, sempre, nelle relazioni personali e nell'uso e trasmissione delle proprietà, si è veduto crescere e dilatare quello spirito di equità e di uguaglianza e quelle massime di gius naturale, che fin dal tempo dei Cesari penetrava e animava tutte le parti della legislazione romana, e che piegò il fiero diritto Quiritario alle esigenze ineluttabili della giustizia e ai principj assoluti del vero e del bene. In tal materia, pertanto, men paurosa ai Governi, la saggezza vostra si eserciterà innanzi tratto nello scegliere ciò che di più equo e insieme di più luminoso e semplice è stato deposto nei codici meditati dalla sapienza moderna.
Quei filosofi i quali pensano che la legislazione giuridica delle nazioni sia l'opera e il frutto lentissimo dei secoli e delle consuetudini, e vogliono però che a quell'opera ed a quel frutto s'abbia una riverenza e un rispetto molto prossimo al culto e all'adorazione, non troverebbero modo alcuno di applicare le lor dottrine all'Italia, dove le guerre, le invasioni e le rivolture ànno interrotto e disfatto più d'una volta il tacito lavoro del tempo e delle costumanze, e ànno quindi spogliata la legge del carattere sacro e solenne che suole imprimerle l'antichità, e pel quale serbasi ella più che mai veneranda e inviolabile. Noi, dunque, cadremmo in troppo grave e sciocco abbaglio, se a fine di mantenere o di ristaurare pochi avanzi sconnessi ed informi delle antiche legislazioni, rischiassimo di smarrire i veri e sostanziali vantaggi che mena seco la facoltà preziosa in che siamo di poter costruire con disegno nuovo, razionale e abilmente coordinato, la legislazione nostra universale e giuridica. Noi vi animiamo quindi a imitare anche in ciò la magnanimità del principe, il quale si fa, dove occorre, non pure riformatore, ma creatore. Oltrechè, la tradizione più antica e comune di tutti i popoli italici, quella è del diritto romano, e antica è l'arte appo noi di commentarlo e correggerlo secondo l'ordine di ragione. Così il nuovo per noi sarà forse antichissimo, se non nella lettera, nello spirito certamente.
Ma gli svolgimenti, le correzioni e le applicazioni del diritto sono infinite, e non vuolsi credere che la scienza moderna le abbia presso di qualunque culta nazione esaurite. Gran materia da meditare vedrete raccolta sotto due rubriche quasi nuove ed importantissime, e sono il diritto amministrativo e il diritto economico. Noi vi raccomandiamo in risguardo del primo, di ben discoprire e determinare tutte le relazioni che il legano con la patria legislazione, e con gli ordini nostri sociali e politici. Distinguendo ciò accuratamente, e cogliendo la ragione intrinseca di tutte le pratiche, l'amministrazione cesserà di comparire arbitraria, incoerente e volubile, e accosterassi viemeglio ai principj dell'equità, e all'esatto e continuo criterio del comune interesse.
A rispetto poi di quello che noi domandiamo diritto economico, a voi fa d'uopo indagare con diligenza e con perspicacia la varietà e implicazione tragrande recata in tutti i negozj privati e publici dallo incremento straordinario che in quest'ultimo mezzo secolo ànno acquistato le ricchezze, le industrie e i commerci delle nazioni: certo è che in verun paese, eziandio de' più dotti e operosi, sonosi ancora definite a dovere le attinenze nuove, i raddrizzamenti e le ampliazioni che lo stato presente economico vien recando di giorno in giorno alle prescrizioni dei codici e a tutta insieme la legislazione civile. Il codice commerciale avrà molta parte de' vostri pensieri; e come quello ch'è più popolare degli altri, procaccerete che vada lodato singolarmente di brevità, di semplicità e di chiarezza.
Il codice penale è fra gl'istituti umani il più necessario, perchè ripara ai difetti e alla insufficienza così delle leggi e degli ordini educativi, come di qualunque altra virtù governante e provida che impedir vuole il delitto, piuttostochè rintracciarlo e punirlo. In tal subbietto vi è noto, o signore, che a noi Italiani non fa bisogno uscire di nostra patria, affine di rinvenire gli esempj e i documenti migliori. A confessione dei dotti d'Europa, il codice penale napolitano, considerato nel suo beninsieme e nella ragion generale, risponde meno imperfettamente di tutti gli altri all'idea filosofica del diritto punitivo. Se non che, le prigioni e le discipline nuove penitenziali che or si vanno statuendo, e il concetto nobilissimo e santo, professato ognor più dai legislatori moderni, d'imprimere in ogni forma di pena il carattere espiatorio insieme e rigeneratore, ricerca di necessità, che sì cotesto carattere e sì quegli ordini nuovi penitenziali vengano intimamente legati e proporzionati al sistema intero del diritto punitivo; il che in niun paese ancora d'Europa s'è proposto ed effettuato secondo che i savj desiderano.
Ma lasciando ciò stare, noi reputiamo che a voi sia manifesto per sè medesimo, che vive nel nostro animo la speranza fermissima di ottenere dalla magnanimità del principe tutte quelle discipline e quegl'istituti giuridici, intorno al pregio e dalla proficuità de' quali più non si muove dubbio dagli statisti di vaglia; come, per via d'esempio, l'aprire un tribunale di ultimo appello, o, come il domandano, di cassazione; introdurre nei giudicj di reità i pubblici dibattimenti; abolire i tribunali speciali sotto qualunque nome e colore; stringere la competenza delle corti marziali alla sola milizia, e in materia sola di militare disciplina.
Quanto poi al condurre i giudizj coll'intervento dei giurati, come che noi vi riconosciamo una delle migliori e quotidiane malleverie dell'umana giustizia e della libertà individuale e politica, ciò nondimeno sentiamo che à luogo per esso più specialmente la legge della opportunità; e l'ordine de' giurati non dice bene veramente se non laddove ogni funzione della vita sociale e politica è partecipata dal popolo, e ogni cosa s'adempie sotto il magistero della libertà e della pubblicità.
Ma poco o nessun valore avrebbero i codici, poco o nessuno tutte le leggi difenditrici della libertà personale e d'ogni uso legittimo del proprio avere, quando non si volessero tramutare e rifare affatto gli ordinamenti di polizia, il cui nome suona ormai così malgradito e così pauroso, che si penerà molto a ritornarlo in pregio e osservanza. E ciò verrà conseguito con questi principali spedienti: che, cioè, la polizia cessi da quindi innanzi di farsi istrumento violentissimo e odioso della ragion di Stato; ch'ella venga unicamente in soccorso de' magistrati per vie legali e palesi; scelga mezzi concordi al tutto con la moralità e dignità umana, ed usili in modo strettamente subordinato ai ministeri che serve ed ajuta; non abbia tribunali proprj, non officio e giurisdizione per sè e da sè, e le venga determinato dai codici la specie e la guisa d'ogni portamento e d'ogni atto. Bello e vivo esempio di tutto ciò porge l'Inghilterra, e da lei in tale materia piglieremo utilissimi ammaestramenti.
IV.
Finito l'esame dei diritti individuali, a voi toccherà trattare e discutere le leggi e le istituzioni che determinano e prescrivono il debito dei cittadini inverso lo Stato, e gli uffici eminenti di questo circa la comune prosperità. L'oggetto primo che si affaccia al pensiero sono le imposte, cioè il contribuire che fa ognuno secondo sue forze ad empiere e ristorare il pubblico erario.