4. Son esclusi dal Collegio que' soli elettori che dànno voto nel Collegio elettivo della provincia, come più avanti dichiarerassi.
5. In ogni Collegio di municipio saranno eletti a pluralità di suffragi tre Deputati delli sei che manda ciascuna provincia. Ma gli eletti serbano nome di candidati fino allo spoglio degli scrutinj che adempie il Collegio elettivo della provincia, come dichiarerassi nel numero 9.
6. I nomi dei prescelti, il numero totale degli elettori, quello dei presenti allo scrutinio e il numero dei voti raccolti, saranno da ciascun Collegio inviati al presidente ordinario del consiglio provinciale.
7. Nel giorno stesso che avvengono le elezioni in ciascun Collegio di municipio, convocasi il Collegio elettivo della provincia nella città ove il Consiglio provinciale risiede. Tal Collegio è composto dei consiglieri di provincia ordinarj. Vi si aggiungono: 1º I rettori degl'istituti pubblici d'educazione; 2º I rettori de' Licei; 3º Il presidente e il segretario di ciascuna Accademia o dal Governo riconosciuta, o che sussiste da dieci anni e stampa gli atti delle adunanze; 4º I presidenti de' Tribunali di prima istanza e d'appello.
8. Il Consiglio provinciale, con gli elettori aggiunti, sceglie a pluralità di suffragi due deputati.
9. Due dì dopo l'elezione, il Presidente ordinario del Consiglio provinciale, il Gonfaloniere della città, il Legato della provincia, il primo Segretario di Legazione e due Assessori, rivedono l'atto di elezione di ciascun Collegio, e proclamano i nomi de' tre candidati sui quali cade il maggior numero di voti. Tal numero dee risultare dal paragone di tutti gli scrutinj onde sono usciti i nomi di tutti i candidati.
10. Lo Stato è spartito in due divisioni, meridionale e settentrionale: della prima è capo Roma, della seconda Bologna. Roma invia al Parlamento nove deputati, e Bologna sette: l'elezione si fa dal Corpo degli elettori municipali, eccettuati quelli che dànno voto nel Collegio provinciale. I Consigli provinciali di Roma e Bologna costituisconsi, come altrove, in Collegio elettivo, procedono alla scelta di due deputati; e quindi allo spoglio degli scrutinj di ciascun Collegio municipale, eccetto quello di Roma e Bologna.
11. Ma gli elettori aggiunti ai consiglieri ordinarii, sono il doppio di numero; e porzione è levata dalle categorie sopraddescritte; porzione dalle maggiori dignità letterarie e forensi che porgono le due principali città dello Stato, e non sono nelle provincie, come i rettori dell'Università, il Presidente del Tribunale di ultimo appello, ec.
12. Al Collegio provinciale di Roma è inviata la nota dei candidati di tutte le elezioni dei Collegi municipali compresi nella divisione meridionale, e al Collegio provinciale di Bologna è inviata quella di tutti i Collegi municipali compresi nella sua divisione.
13. Dopo ciò, i due Collegi provinciali scelgono su quelle note di candidati o fuori di quelle, a pluralità di suffragi, un Deputato per ciascuna provincia. E così è pieno il novero dei Deputati e consumata l'opera dell'elezione.