Talora, in luogo del tributo, si ricorse al singolare espediente di una imposta doganale. Fu il caso di Samo, dopo il 440[288]. Ivi il nuovo gravame venne adottato in seguito ad una ribellione dell’isola. Questo solo fatto basta a non farcelo considerare come un suo esclusivo, doloroso privilegio: altre città dovettero subire la sorte di Samo. Comunque, la particolare natura del tributo costituì un ostacolo intollerabile al progresso, alla esistenza economica dei Paesi, su cui esso venne a gravare. Ma fra non molto dette luogo ad una più vasta applicazione.
Nel tragico anno dell’occupazione spartana di Decelea, all’aprirsi dell’ultima fase della guerra del Peloponneso (413 a. C.), Atene, stretta dal bisogno, sostituì il tributo ordinario degli alleati con un’unica tassazione generale del 5% su tutte le merci in entrata e in uscita nei loro porti[289]. Era il più grande attentato economico, che mai l’imperialismo ateniese consumasse ai danni della prosperità dei territorî da esso dominati. Il commercio di tutto l’Egeo, anzi del mondo antico, il cui cuore pulsava allora nelle acque dell’Egeo, dovette esserne profondamente colpito, e gli effetti economici, universalmente sensibili. Più tardi ancora, un’imposta del genere fu applicata al commercio di transito pel Bosforo. Nel 409 Atene vi stabiliva la così detta decima (δεκάτη) di Bisanzio[290], i cui effetti non poterono non ripercotersi, oltre che su questa città, su tutte le nazioni commerciali dell’Egeo[291], su tutte le colonie greche del Ponto. Si trattava di un gravame del 10% su tutte le merci di passaggio pel Bosforo. La frequenza di tale commercio era, nel secondo secolo di C., a detta di un antico, intensissima. Dal Ponto affluivano le pelli, gli schiavi, le carni salate, il frumento, il miele, la cera, e a quella volta viaggiavano gli olî, i vini e, financo, il grano dell’Ellade[292]. Ma quanto più grandioso non doveva essere quel movimento, centocinquant’anni innanzi, nel periodo aureo della Grecia, e prima che Atene non avesse violentemente diminuito o annullato l’utile dei navigatori, ed elevato, sia pure indirettamente, coi suoi sbrigativi mezzi fiscali, i prezzi delle merci oggetto del traffico del Bosforo! Dal danno inflitto al commercio delle nazioni dell’Egeo e del Mar Nero, che di quel transito abbisognavano, Atene sola aveva ora trovato il mezzo di derivare a proprio vantaggio ingenti somme di danaro, e, più tardi, sebbene l’impresa fosse stata ceduta in appalto, queste furono sufficienti a farle condurre le molteplici operazioni militari, in cui la grande città era impegnata[293].
Forse perchè memori della vanità dell’antico espediente, gli alleati di Atene non vollero più, nel 377, al riannodarsi della terza o, come suol dirsi, della seconda Confederazione, ricorrere al ripiego dell’immunità militare, e preferirono, come in origine, al tempo di Aristide, contribuire con navi ed uomini, oltre che con danaro[294]. Forse, altresì, perchè memori della durezza dell’antico tributo, essi pattuirono scrupolosamente di fornire solo contributi volontarî (συντάξεις), variabili e intermittenti. Pur troppo, non avevano fatto che rivoltarsi sur un giaciglio, di cui già avevano sperimentato tutti i triboli, e certamente non tardarono ad accorgersi quanto vani, di fronte a una potente alleata, siano gli impegni che non si ha mezzo di far rispettare con la forza. Di nuovo la guerra perenne travolse quei piccoli Stati in una voragine di sacrifici continui. Di nuovo Atene trovò la forza — o ebbe la necessità — di trasformare in obbligatorî i volontarî contributi pattuiti. Nuovamente le flotte ateniesi tornarono a solcare i mari, non solo per difendere le città e le isole da nemici, reali o fantastici, ma per imporre a ciascuna, con l’autorità e con la forza, il versamento del tributo[295]. Di nuovo la misura di questo fu stabilita dalla dominatrice, in proporzione non più delle capacità delle alleate, ma dei propri sempre urgenti bisogni[296]. La reazione scoppiò dopo soli venti anni, rapida e violenta, tanto quanto piena di accorata passione era stata la ripresa della Lega, ed essa ebbe nome da quella Guerra sociale o degli alleati (357-355), che pose fine per sempre all’Impero marittimo ateniese.
Soggezione giudiziaria.
La prestazione in danaro era ben lungi dal potersi dire una sicura salvaguardia dell’autonomia dei soggetti. La gravità della cosa è segnalata anzi tutto dalla natura stessa delle denominazioni. Se ne togli un numero ristrettissimo di sedicenti alleati, i quali andarono man mano assottigliandosi sino a ridursi, in sul principio della Guerra peloponnesiaca, a tre soltanto (che non per questo erano meno sudditi (ὑπήκοοι)[297] dei rimanenti, e la cui indipendenza vivacchiava ormai giorno per giorno al buon grado della dominatrice[298]), la condizione politica degli altri veniva esplicitamente definita come una schiavitù (δουλεῖα o καταδούλωσις)[299], a cui, da parte di Atene, si contrapponeva l’esercizio d’una vera e propria tirannide. «Il nostro impero è una tirannide», esclamavano concordi Pericle e Cleone, una tirannide su gente «insidiatrice e ritrosa, la quale non obbedisce per grandezza di beneficî o di sacrifizi, ma perchè la nostra forza è da più della loro benevolenza»[300].
I nomi e le qualifiche erano il riflesso di una triste realtà. Tutti gli alleati — e fra essi vanno compresi anche quelli così detti autonomi[301] — soggiacquero, sia durante la prima, sia, probabilmente, durante la terza fase[302] dell’impero ateniese, all’obbligo di discutere nella metropoli dell’Attica i loro affari giudiziari, civili e penali. Certo doveva trattarsi di cause di una certa importanza, ma non per questo insignificanti erano i danni, materiali e morali, che conseguivano da quell’obbligo. Il dispendio per i viaggi, per il soggiorno in una città lontana, nonchè per la faticosa preparazione del processo, doveva essere assai grave; e, quando si pensa che la pura giustizia non era l’unica ispiratrice delle giurie ateniesi; che bisognava accaparrarsi la benevolenza dei giudici[303]; che in Atene, naturalmente, avevano troppa forza le alte ragioni di Stato, le piccole vendette partigiane, l’ingordigia dei giudici «democratici», sarà facile rilevare come il danno materiale veniva agevolmente ad intrecciarsi con quello morale.
Più grave era il caso, quando i processi da discutere vertevano fra cittadini alleati e cittadini della metropoli dominatrice, fra alleati e coloni (cleruchi) ateniesi, fra la repubblica, e gli alleati[304]. Nelle umane controversie, insegnavano gli Ateniesi, «è notorio, si agisce secondo giustizia solo quando uguale è il potere delle parti contendenti. In caso contrario, i più forti operano, e i deboli sono costretti a consentire, in ragione della forza o della debolezza degli uni e degli altri....»[305].
Tutte le spese giudiziarie dovevano versarsi nell’erario di Atene. Il ricavato ne era abbondantissimo, tanto che, per indurre gli Spartani all’occupazione di Decelea, il più grande storico dell’antichità greca, Tucidide, metteva in bocca ad Alcibiade, fuggiasco presso i nemici della sua patria, insieme con gli altri argomenti, questo: che gli incassi giudiziari ateniesi ne sarebbero andati quasi interamente perduti[306].
Ma basta dare un semplice sguardo a questi gravami giudiziari per avvedersi tosto della loro esosità. Innanzi di venire al giudizio ambo le parti in contesa erano tenute a un deposito quasi sempre proporzionale all’importanza della causa[307], la quale, nei giudizi che gli alleati sollecitavano in Atene, era sempre notevole. Chi perdeva era tenuto a pagare per sè e per la parte vincitrice. Riesce quindi agevole capire come troppe volte avessero gli alleati dovuto pagare i debiti dei loro facili vincitori....
La pena consisteva in genere in una multa o in un complesso di multe, e, se nell’accrescerne la portata nei rispetti dei propri concittadini, gli Ateniesi non furono mai eccessivamente ritegnosi, tanto meno lo furono, al certo, nei riguardi degli alleati[308], il cui patrimonio dovette più volte servire a colmare i vuoti delle miserie pubbliche e private. Tanto più che gravissime riescivano — come è noto — le conseguenze delle multe non pagate. Il colpito era senz’altro considerato come un debitore dello Stato, e ciò bastava perchè divenisse passibile della detenzione, del raddoppiamento del debito, della confisca del patrimonio, e gli stessi eredi fossero tenuti all’espiazione della pena[309].