Indiscutibile apoftegma dei dominatori era questo: che il giudizio sulla condotta dei Romani nelle province, non poteva non essere riserbato a Romani. Che peso potevano avere, al confronto, i risentimenti e le opinioni dei provinciali? Nulla, quindi, di singolare se molti tra i più virtuosi romani, fra i più puri spiriti repubblicani — Cassio, Bruto, ed altri con loro trattarono le province con una durezza veramente stupefacente, non solo per noi moderni, ma per moltissimi di altri loro contemporanei, che certo non li valevano. Essi si ispiravano alla più pura teorica della amministrazione repubblicana, quella teorica, che l’Impero comincerà a mitigare, a svalutare, attirandosi, per questo le censure dei vecchi romani temporis acti. Che i governati non trepidassero all’arrivo d’un ufficiale romano; che dei cittadini romani potessero venir gravati di processo, al solo primo reclamo di un gruppo di provinciali; che questi, anzi, avessero riconosciuto il diritto di reclamare, era, per il repubblicano del buon tempo antico, indice sicuro di debolezza civica, di sùbita protervia, di sopravvenuta, deplorevole corruzione[323].
Vane e disperate erano dunque le proteste e le querele, ma — ciò non si era preveduto — esse finivano per riaprire e inacerbire le piaghe medesime dei querelanti. — È stato notato altra volta, dirà Cicerone, che, qualora i giudizi contro i concussionari «non esistessero, ciascun magistrato porterebbe via dalle province solo quanto reputasse necessario per sè e per i suoi figliuoli. Oggi invece che tali giudizi esistono, egli porta seco — e la cifra raggiunge altezze vertiginose — quanto fa d’uopo ai suoi protettori, ad suoi avvocati, al pretore, ai giudici.... Or bene, è possibile soddisfare alla cupidigia del più ingordo fra gli uomini, ma non lo è egualmente procurare il necessario al buon successo di un giudizio, più pernicioso di tutte le rapine....»[324].
Quanto, per gli infelici, non era preferibile giungere, rassegnati, le mani e serrare in silenzio le labbra, praticando, consapevoli o no, quelle norme di rassegnazione cristiana, che sprizzavano dalle viscere stesse delle cose e che attendevano solo la voce fatidica di chi le raccogliesse e le promulgasse!
L’organizzazione provinciale delle terre elleniche.
Quale fu, in particolare, la sorte che Roma fece alle varie contrade elleniche, cadute sotto il suo dominio?
Buona parte della Grecia peninsulare fu incorporata senz’altro alla già esistente provincia di Macedonia: l’Epiro, le isole Ionie, i porti greci d’Illiria. La Grecia propria, ossia la Grecia di mezzo e meridionale, perduto il glorioso nome di Ellade e assunto quello di Acaia, forse in memoria dell’ultima contrada, che aveva guerreggiato con Roma, venne sottoposta a tributo[325] e affidata alla sorveglianza del governatore della Macedonia, in una singolare forma di soggezione politica, che stette fra la servitù provinciale e il protettorato moderno. Ma una buona parte del territorio — quello delle città che più tenacemente avevano resistito a Roma — venne dichiarata, come si diceva, agro pubblico, ossia strappata agli antichi proprietari, e fatta dominio diretto del popolo romano. Così avvenne certamente nella Corinzia, nella Beozia, nell’Eubea, ed in altre meno famose contrade. Noi conosciamo, in modo abbastanza particolareggiato, quello che in simili casi soleva avvenire. Ce ne avverte il ricordo di quanto era toccato alla cittadina beotica di Tisbe, dopo la terza Guerra macedonica, dopo il 168, allorquando, tuttavia, la Grecia non era ancora divenuta provincia romana. Un’apposita commissione si era recata colà, a «riformare» il vecchio ordinamento, economico e politico, della città. Il territorio dei Tisbensi, era stato dichiarato demanio pubblico del popolo romano, che lo aveva ceduto, ma solo in locazione, agli antichi proprietari, i quali perciò avrebbero versato un periodico tributo. Buona parte della popolazione — tutti i cittadini non chiaramente favorevoli a Roma — era stata esclusa dalla pienezza dei diritti politici, dalle magistrature, dai sacerdozi, a cui potevano aspirare soltanto gli amici dei Romani. Le mura della città erano state demolite, e la residenza sull’acropoli, concessa soltanto a cittadini tisbensi dimostratisi indubbiamente fedeli[326].
Sorte uguale toccò, dopo il 146, a buona parte della Grecia. Ma le circostanze più gravi, nei rispetti politici, non furono l’improvvisa perdita della libertà, non lo smantellamento delle fortezze, il disarmo degli abitanti, e neanche la devastazione d’interi territori, o il feroce trattamento usato alla popolazione — in parte asservita e venduta schiava —, non la confisca violenta della gloria secolare dei tesori artistici (cose tutte che seguirono immediatamente alla guerra); fu specialmente il divieto delle antiche confederazioni, nonchè, a ciascuna città, di qualsiasi forma di rapporti, civili ed economici, con le sue vicine o con le antiche alleate. La nazionalità greca era per tal modo atterrata e frantumata: la vita dei singoli municipii, spenta o soffocata!
Quello ch’era toccato alle città il cui territorio veniva confiscato, toccò anche a tutte le altre, che vennero semplicemente sottoposte a tributo. I loro ordinamenti municipali subirono una violenta, radicale trasformazione. Le secolari democrazie furono abolite, e ovunque sostituite con governi oligarchici[327], che, non le singole condizioni locali determinavano, ma venivano forzatamente e meccanicamente imposti dal di fuori. Le antiche assemblee popolari, che qua e là sopravvissero, ebbero ritolto l’antico potere legislativo, e spettò solo ai magistrati formulare quelle proposte di legge, che un tempo erano state gelosa prerogativa di ogni cittadino[328]. Dietro i magistrati stava poi lo Stato romano, nel cui interesse ogni, più o meno ardita, iniziativa municipale doveva ritrarsi e disparire.
Tra la folla dei Comuni sudditi e tributari, esistevano, è vero, in Grecia, come in tutte le province romane, città privilegiate: le così dette città libere, sia sotto la forma di città alleate (foederatae), sottomesse cioè all’osservanza di un patto speciale con Roma, prezzo della serbata libertà, sia sotto l’altra di cittadine libere sine foedere. Atene e Sparta, innanzi ogni altra, godevano di questa ambita e privilegiata condizione. Ma quale singolare libertà non era quella ad esse consentita! La loro costituzione era, come per tutte le altre, fissata, una volta per sempre, da Roma, e la loro sedicente libertà consisteva nel potersi muovere entro il visibilissimo telaio di questa gabbia dorata[329]. Inoltre le città libere restavano legalmente obbligate a prestazioni gratuite di vascelli e di truppe, a forniture di grano a corso forzoso, all’ospitalità verso i funzionari e le legioni romane in viaggio[330]; talora, sebbene più di rado, al versamento delle imposte consuete delle province[331]; in ogni caso, al di sopra di tutto e di tutti, imperava, invisibile, onnipossente, la Maestà del nome romano.
Nei termini del trattato con Roma era infatti inserita la formula consueta di salvaguardia dell’arbitrio romano — maiestatem populi romani comiter conservato — [332]; e lo stesso voluto equivoco della dizione lasciava la misura della indipendenza delle «libere» città greche all’arbitrio del più forte. In grazia sua queste obbedivano di fatto ai proconsoli, ricevevano ordini da Roma, sottomettevano al governatore gli atti della propria amministrazione, inviavano annualmente una deputazione al senato per invocarne la decisione degli affari più intimi, senza che per questo potessero appellarsi ad alcunchè di solido il giorno in cui il buono o mal talento della lontana dominatrice avesse voluto dar di frego al concesso, grazioso privilegio[333].