Più grave appare la deviazione dall’antico, pel fatto stesso che Nerone, come abbiamo accennato, si formò, della organizzata gioventù romana, una vera e propria guardia del corpo: se nella prima parte della sua riforma può ben dirsi che egli seguisse un suo più largo e nuovo ideale di educazione, nella seconda, egli realmente indirizzava ad altri scopi le antiche associazioni giovanili, e questi non costituivano più un organico sviluppo degli intendimenti della riforma di Augusto.
XVII.
Innanzi di lasciare per sempre il governo di Nerone, è nostro debito di storici rivendicare a lui alcuni altri atti, concernenti le sorti della pubblica istruzione in Roma, che si sogliono in genere attribuire a merito dell’ultimo imperatore Flavio, Domiziano, la ricostruzione cioè e la ricomposizione di talune delle biblioteche, fondate dai precedenti imperatori e perite nel terribile incendio del 64. Ed invero, se il così detto Tempio nuovo di Augusto è già restaurato nel gennaio del 69[179], è quasi certo che codesta cronologia sia stata preceduta dalla restaurazione della biblioteca, di cui Tiberio l’aveva arricchito[180]. Anche anteriore è la riattazione del tempio ad Apollo,[181] ed è probabilissimo che con esso Nerone abbia ricomposto l’ancor più gloriosa biblioteca, che Augusto vi aveva aggregata. Ma poichè gli istituti di tal genere, periti nel 64, non dovettero essere quelli soltanto — la Biblioteca della Domus tiberiana, che sorgeva anch’essa sul Palatino[182], non potè certamente sfuggire alla quasi universale rovina — e, poichè questi ed altri accenni tendono a dimostrare come Nerone abbia mirato a restaurare tutto quanto l’incendio aveva distrutto, è lecito supporre che i suoi restauri non si limitarono alla Palatina e alla Biblioteca del Tempio nuovo, ma sovvennero anche le altre, che, nell’incendio del 64, avevano subito una sorte egualmente infelice. Cosicchè Domiziano, di cui un biografo[183] dirà avere egli avuto il grande merito di restituire le biblioteche precedentemente distrutte, dovette esercitare la sua liberalità verso quelle sole tra esse ch’erano perite negli incendi avvenuti tra la fine del regno di Nerone e l’esordio del suo governo[184].
XVIII.
Ci rimane a dire qualcosa dei rapporti intercessi, sotto gli imperatori di casa Giulio-Claudia, tra lo stato e l’insegnamento della giurisprudenza, già così evoluto e così prossimo alla ufficialità in sullo scorcio della repubblica[185].
Secondo i più autorevoli storici del medesimo, l’impero avrebbe compiuto, nel campo dell’istruzione giuridica, una vera e propria rivoluzione. Esso, cioè, sarebbe riuscito a possedere quello che la repubblica non aveva mai conosciuto, delle vere e proprie scuole giuridiche di stato, e tale rivolgimento sarebbe, a loro dire, interamente palese sotto Antonino Pio, o fors’anco sotto Adriano, come proverebbe un classico passo di Gellio, nel quale si accenna esplicitamente, come a fatto ovvio ed universale, a scuole, numerose in Roma, di ius pubblice docentium[186].
Ma la misura di codesto rivolgimento, nel campo dell’istruzione giuridica in Roma, è assolutamente esagerata, e la sua importanza viene attenuata da quanto più recenti studi han potuto ricostruire circa i limiti e la natura dell’istruzione giuridica nell’età repubblicana.[187] È perciò più esatto asserire che, da questo tempo a quello degli Antonini, si rileva solo un notevole crescendo dell’istruzione giuridica, un regolarizzarsi e un perfezionarsi delle forme, in cui essa veniva impartita, senza che questo nulla abbia a vedere con una vera e propria rivoluzione, più che con un naturale svolgimento di condizioni preesistenti. Il nostro compito deve quindi limitarsi a indagare la parte, che, in codesto incremento e svolgimento, abbiano avuto gli imperatori di casa Giulio-Claudia.
Come narra l’unico antico sistematico espositore della storia e dell’insegnamento del diritto nella repubblica e nell’impero romano, Pomponio, uno dei principali doveri dei Pontefici, e poi dei giureconsulti romani, era stato, fin dall’età repubblicana, quello dei responsa, cioè a dire delle consultazioni giuridiche a magistrati e a privati, che fossero venuti a richiederneli.
Tale ufficio aveva una grande, e grave, ingerenza nelle controversie giudiziarie. Il compito di giudice, nella vita sociale romana, era stato facile finchè gli atti giuridici si erano apprezzati, dirò così materialmente, senza alcuna ricerca delle intenzioni delle parti, e fino al giorno, in cui il diritto non era divenuto una scienza indipendente, la quale, oltre alla pratica del foro, reclamava uno studio speciale. Ma più tardi, in mancanza di una apposita classe di giudici professionisti, era invalsa man mano la consuetudine che essi si circondassero di un consiglio di gente sperimentata e che le parti comunicassero loro, quale argomento decisivo, l’avviso, il responsum, di giureconsulti autorevoli, per quanto legalmente estranei alla causa[188].
Ma se, fino ad Augusto, il dare responsa dipendeva dal buon volere dei giureconsulti, dalla loro capacità, dalla fiducia che altri riponeva in loro, da Augusto invece si ebbero dei ius respondentes patentati[189].