Fin qui noi troviamo le sollecitudini di Costantino quasi esclusivamente limitate agli insegnamenti tradizionali nell’impero romano, cioè a quella cultura umanistica, che tutti i secoli precedenti e tutti i centri principali dell’impero avevano conosciuta. Ma, come accennammo, il solo fatto della fondazione di Costantinopoli mise subito in evidenza le lacune di un tale ordinamento, e — maggiore fra tutte — quella degli insegnamenti professionali, pressochè ignorati nell’impero romano. E in verità, l’impero, che sapeva dare al mondo filosofi ed oratori, non era in grado di fornire, o di fornire a sufficienza, uomini, che potessero dirigere e compiere il lavoro di edificazione e d’ornamentazione di una sola città. Perciò, in una sua lettera al Prefetto d’Italia, la cui giurisdizione si estendeva anche all’Africa, Costantino raccomanda di tentare ogni mezzo, perchè, nella grande deficienza d’architetti, si stabilissero, nelle provincie africane, delle scuole con appositi professori e vi si istituissero premii e privilegi, che valessero ad eccitare allo studio dell’architettura quanti più giovani, già istruiti nelle discipline liberali, si potesse. Uno dei mezzi, atti a raggiungere tale scopo, doveva essere perfino lo stanziamento di annue borse di studio.[544]
Tale circolare non fu forse l’unica diramata a tale scopo, nè l’Italia, o l’Africa, le sole regioni, in cui Costantino ebbe a curare la fondazione di vere e proprie scuole professionali.[545] Viceversa, come sempre, come sotto i precedenti imperatori, il governo centrale continuò, anche adesso, a trascurare le sorti della istruzione elementare, e tale condizione viene forse con Costantino ad aggravarsi, in quanto con lui si chiude la tradizione delle istituzioni elementari, così felicemente inaugurate da Traiano.
Costantino — è noto — compie a tale proposito una radicale riforma, inaugurando un’opera di sovvenzione universale dell’indigenza, i cui particolari furono profondamente pervasi di spirito cristiano[546]. Ma appunto per questo, la sua opera benefica divorzia — nei risultati e negli scopi — quasi interamente, dalle sorti dell’istruzione elementare. Costantino non offre, a una parte qualsiasi della società romana, costantinopolitana, o di altre città, i mezzi per educare e istruire la propria prole. Egli, invece, con i nuovi provvedimenti, disperde per tutto l’impero, nei mille rivoli di una saltuaria beneficenza individuale, gran parte delle pubbliche entrate. Per tal guisa, la sua opera porta seco tutte le caratteristiche, tutta la vanità, tutti i disinganni di quelli che ora possono dirsi i vecchi sistemi della carità cristiana, i quali nè elevavano le classi sociali, nè assicuravano l’avvenire dei singoli, ma fugacemente sanavano le occasionali strettezze — e, fra queste, le peggiori soltanto — di qualche individuo, in qualche ora del tempo.
IV.
La legislazione di Costantino non poteva andare disgiunta da provvedimenti speciali, che riconfermassero gli atti degli imperatori precedenti o regolassero i nuovi emergenti rapporti amministrativi e sociali. E le costituzioni sue su questa materia furono animate da uno spirito veramente rivoluzionario.
Una legge del 321[547] conferma anzitutto le immunità godute dai medici, dai grammatici e dai restanti professori di lettere nelle città dell’impero; viene quindi a porre le persone dei docenti al riparo da eventuali procedimenti giudiziarii, sancendo ch’essi non possano venir tradotti in giudizio, al riparo da qualsiasi ingiuria avesse mirato colpirli, sia per parte di schiavi che di liberi, fissando all’uopo delle gravi pene contro i colpevoli e contro i magistrati, che non avessero ottemperato alla legge; e richiama, infine, i privati ed i municipii alla osservanza del pagamento degli onorarii o degli stipendii (mercedes et salaria) ai docenti, professanti nelle varie città.
Con questa legge, il principe, se, da una parte, vuole sottrarre le persone, in essa nominate, ai munera publica e civilia, nonchè ai pubblici soprusi, dall’altra, vuole che le città e i privati, oltre che a pagare i maestri, siano tenuti a rispettarli: alle quali due cose si doveva da tempo, spesso, mancare, forse anche a motivo della sopravvenuta intolleranza dei municipii cristiani contro i docenti, che erano in genere pagani o usciti da scuole pagane[548].
Ma una seconda legge di Costantino del 326[549] largisce, e specifica, una nuova serie di immunità — forse implicite nelle antiche formule generiche, certo non mai così solennemente dichiarate — a favore dei medici e agli ex-medici di corte, nonchè — fatto più notevole — delle famiglie dei privilegiati. E, finalmente, un’ultima legge del 333,[550] confermando i precedenti beneficii ai medici e ai professori di lettere, li estende, anche per queste due categorie, alle loro mogli ed ai loro figliuoli.
Le tre leggi dànno luogo a qualche non trascurabile osservazione. La immunità infatti, largita da Costantino, è la più ampia che si conosca nelle serie delle concessioni imperiali. Essa per la prima volta oltrepassa le persone stesse dei docenti e si estende ai componenti le loro famiglie. Meglio ancora, essa abroga le gravi limitazioni fissate da Antonino Pio, e rimaste in vigore fino a questo tempo, e parifica i diritti delle città di provincia con quelli delle capitali, ove i maestri da tempo non soggiacevano più alle restrizioni imposte al loro privilegio fin dalla metà del II. secolo di C.
Se non che, ad osservare con attenzione, tali leggi impressionano meno per il grande numero di persone, che esse beneficano, di quello che per la loro intima liberalità. Infatti, secondo le clausole della prima costituzione, sono, fra l’altro, concesse, ai medici e ai docenti, una forma e una misura d’inviolabilità, che oggi, nei nostri regimi costituzionali, non godono neanche i rappresentanti politici della nazione, ed è forse unicamente riservata al sovrano: l’inviolabilità cioè da ogni procedimento giudiziario, concretata nel divieto di tradurre i privilegiati in giudizio.