Evidentemente, se questa è la esatta interpretazione di una delle clausole della legge, noi ci troviamo al cospetto di un beneficio — il così detto privilegio del ἱερᾶσθαι — che pel passato era stato concesso solo in via eccezionale a qualcuno dei più illustri maestri dell’impero,[551] e che, reso così universale, sembrerebbe dovesse abbattersi contro la impossibilità di una pratica applicazione. O la legge dunque doveva, sia nel pensiero dei delegati ad applicarla, sia nella parola di altre disposizioni, essere temperata da consuetudini e da norme complementari; o essa doveva rispondere a una straordinaria condizione del momento. Ma può darsi anche che noi non siamo più in grado di interpretare rettamente il passo, e che si tratti dell’antico diritto dei medici e dei docenti di non fungere da giudici, o di una nuova facoltà di non comparire personalmente in giudizio, e di potervisi fare rappresentare da procuratori — un che di simile ai privilegi concessi per le testimonianze giudiziarie ai nostri così detti grandi ufficiali dello Stato — nel quale caso, Costantino o nulla di nuovo, o nulla d’incredibile avrebbe accordato.

Ma, a parte codesta clausola, impressiona il fatto che in quelle leggi, anche nelle due (la prima e la terza) in cui più si sarebbe attesa, manca una esplicita menzione dei docenti di filosofia, sebbene costoro godessero da tempo gli stessi privilegi dei grammatici, dei medici e dei retori. L’omissione è difficilmente concepibile, e bisogna ben ammettere che con la dizione generica di professores litterarum artium si accenni anche agli insegnanti di filosofia. Infatti, nella più tarda legge del 333, in cui si dichiarava di confermare i beneficii largiti dai predecessori, le litterae sono identificate con gli studia liberalia, e, in una costituzione di Teodosio II.,[552] la quale ripristina questa di Costantino, i filosofi sono esplicitamente elencati insieme con i loro colleghi.

Ma la soluzione, relativa ai professori di filosofia, non può adottarsi, come forse si attenderebbe, per quelli di giurisprudenza: i giurisperiti, i quali non possono comprendersi fra i professores litterarum artium, rimangono, non ostante tutto, esclusi ancora dal beneficio di ogni immunità,[553] e tali rimarranno sino a Giustiniano.

Quali furono intanto i motivi delle nuove, e certo gradite, liberalità?

Ce li illustra la chiusa della terza legge. Essa spiega che tanta generosità era mossa dal desiderio che i beneficati si dedicassero largamente all’insegnamento, e formassero quindi il maggior numero di discepoli.[554] Il che, mentre da un lato avverte che i medici, gli archiatri e gli ex-archiatri, a cui Costantino si riferisce sono favoriti delle immunità, non solo in quanto medici curanti, ma altresì in quanto docenti di medicina, dimostra che lo scopo delle tre leggi rientra interamente nei rapporti del pubblico insegnamento, e che, favorendo i docenti, si voleva appunto favorire la più grande diffusione della coltura e rendere più frequente l’esercizio di carriere determinate.

Tutto questo per i docenti di arti liberali. Ma come Costantino aveva curato con provvedimenti diretti l’insegnamento professionale, così altri beneficii escogitò a favore di coloro, che avrebbero dovuto esserne i promotori ed i maestri.

Una sua legge, promulgata dopo la di lui morte, largisce l’immunità dai pubblici oneri a tutta una lunga serie di professionisti, specie di arti edilizie, perchè — dice il dispositivo — coloro che avranno a goderne, abbiano agio di dedicarsi a quelle arti, «e ne diventino più esperti essi stessi, ed esperti ne facciano i propri figliuoli».[555] La lunga serie dei beneficati, che avrebbero potuto risiedere in qualunque città dell’impero, riguarda i seguenti ordini di persone: architetti, costruttori di soffitte, stuccatori e intonicatori,[556] falegnami, medici (?),[557] tagliapietre, lavoratori dell’argento, muratori, veterinari, scalpellini, inargentatori e indoratori,[558] costruttori di pavimenti o di scale (scasores o scansores), pittori, scultori, trapanatori, di pietre e di metalli preziosi, intagliatori, statuari, mosaicisti, lavoranti in bronzo, ferro, marmo, doratori, fonditori di metalli, lavoranti in fino di metalli o tintori in rosso di seta (bractearii o blattiarii), lastricatori di pavimenti, orafi, costruttori di specchi, carpentieri, conduttori d’acque, vetrai, lavoratori dell’avorio, lavandai, stovigliai, lavoratori del piombo, pellicciai.[559]

La portata della legge è chiara. Costantino, che aveva dovuto sperimentarlo nella costruzione della nuova metropoli, aveva notato nell’impero romano una grande deficienza di esercenti professioni speciali, segnatamente professioni meccaniche, e voleva ad ogni costo provvedervi. Il suo editto al Prefetto del pretorio d’Italia, circa le nuove scuole d’architettura, ne era stato un primo segno. Adesso, egli trovava necessario formare, non soltanto degli architetti, ma tutta la serie di artisti, di meccanici e di artefici, richiesta da una società civile, e agli uni e agli altri largiva, per la prima volta, una serie di immunità, come, fino a quel tempo, si era solo usato verso i rappresentanti le professioni liberali. E questo era il primo vigoroso affermarsi di quelli, che oggi si direbbero i diritti dell’insegnamento professionale.

V.

L’opera di Costantino a vantaggio della coltura e dell’istruzione pubblica è coronata da nuovi provvedimenti, tendenti alla difesa e alla conservazione delle opere d’arte, ch’erano state tramandate dall’evo antico.