La legge, come si vede, ha una intonazione polemica, e sembra accennare a una ripresa, più che alla semplice stereotipa conferma di un privilegio. E in tale opinione veniamo a confermarci, quando consideriamo che le altre costituzioni, testè richiamate, dei figli di Costantino, escludono assolutamente dall’esenzione degli oneri pubblici tutte le persone fornite di dignità onorarie, fossero quella di curiale, di senatore, di conte, di preside o di perfettissimo. E poichè queste dignità erano, più o meno strettamente, legate alla persona dei medici e dei professori,[579] s’impone la probabilità dell’ipotesi che, per ragioni a noi ignote (forse anche perchè degli uomini d’intelletto e di valore non mancassero di prestare l’illuminata opera loro nell’esercizio delle pubbliche cariche) i figli di Costantino avessero ristretto, a loro danno, i privilegi concessi dal padre.
Il governo di Costanzo II. ha fine con l’autunno del 361. Ancora pochi mesi, e il mondo assisterà, se non alla più grande, certo alla più tempestosa riforma scolastica, che mai imperatore romano aveva fin allora intrapreso.
CAPITOLO VI. Le innovazioni scolastiche di Giuliano l’Apostata.
(361-363)
I. Giuliano e gli atti più notevoli della sua legislazione scolastica. Reintegrazione dell’antica larghezza di immunità; sua bibliofilia. La legge del 362 su l’insegnamento pubblico e privato. — II. L’editto circa l’insegnamento classico. Un secondo editto? — III. Giudizio sulla legge del 362. Gli antichi e l’editto; l’approvazione dei cristiani intransigenti; la disapprovazione dei cristiani moderati, dei pagani e degli indifferenti. — IV. Giudizio dei moderni. — V. Il merito e la portata de l’editto. — VI. L’applicazione e gli effetti. — VII. Disegni di nuove scuole e di riforme a vantaggio dell’istruzione classica e musicale. Giuliano e il favore accordato ai retori e ai filosofi. Il valore dell’opera dei Constantiniani nei rispetti della istruzione pubblica.
I.
L’ultimo dei discendenti della casa di Costantino, Giuliano l’Apostata, è uno dei pochi imperatori di questa estrema età, che siano riusciti a divenir popolari; certo è il solo, di cui oggi — anche all’infuori della breve cerchia degli studiosi — si conoscano i tratti più caratteristici della politica scolastica.
L’opera scolastica di Giuliano appartiene al secondo anno del suo impero. Di questo tempo ci è anzi tutto pervenuta una legge, in cui Giuliano conferma ai medici il privilegio, concesso dai predecessori, di non essere tenuti all’obbligo di gerire i pubblici uffici e di subirne gli oneri conseguenti.[580] Ma, se è soltanto probabile che, con tale legge, egli volesse eliminare una restrizione imposta dai figli di Costantino il grande,[581] è certo che egli mirò con essa a favorire, non solo l’arte della medicina, ma anche l’insegnamento di questa, che aveva già assunto una notevolissima importanza, e di cui grande è la stima che Giuliano dimostra di fare.[582]
Forse, in quello stesso anno, Giuliano fondava in Costantinopoli, nel Portico regio, una nuova biblioteca, nella quale trasferiva tutti i libri di sua privata proprietà, ma che non pare egli abbia aperta al pubblico.[583]
L’amore di Giuliano pei libri, pur fra le logoranti cure del suo governo, fu indicibile. Secondo la sua stessa espressione, il suo amico migliore era lo schiavo bibliotecario,[584] e noi abbiamo delle informazioni sui mezzi, forse eccessivi, cui talora egli dette di piglio, per impedire che talune collezioni di opere andassero sperdute, e affinchè venissero invece raccolte nelle pubbliche biblioteche dell’impero.[585]
Ma fin qui nulla di rivoluzionario e di caratteristico. Noi siamo sull’antica via, battuta dai predecessori. Gli atti caratteristici del suo governo, e che tanto incendio di odii e di entusiasmi destarono tra i contemporanei, e, più di censure che di lodi, tra i posteri, riguardano un’altra cosa; riguardano l’insegnamento pubblico e privato. La prima disposizione in proposito è contenuta in una legge, anch’essa del 362. Questa stabiliva, per chiunque avesse voluto professare l’insegnamento, la necessità dell’autorizzazione, sia da parte delle autorità municipali, sia da parte del potere centrale; autorizzazione, per rilasciare la quale si sarebbero dovute pigliare in considerazione così le qualità morali, come i meriti scientifici e didattici del richiedente. La legge diceva con precisione: «È necessario che i maestri eccellano prima per costumi, poi per eloquenza. Ma giacchè Io non posso trovarmi a giudicare nelle singole città, ordino che chiunque voglia insegnare non vada d’un tratto, e audacemente, a quell’ufficio, ma ottenga l’approvazione dell’ordine dei curiali e ne sia autorizzato da un loro decreto, dietro parere d’una Commissione di competenti. Il decreto sia quindi passato a Me, per un ulteriore esame, affinchè l’interessato acceda all’insegnamento, rivestito — dopo il Nostro giudizio — di un più alto onore.»[586]