La prima questione, che tale legge solleva è relativa alla qualità delle persone, cui essa si indirizzava. Si indirizzava ai docenti d’ogni grado, o, soltanto, a quelli dei gradi superiori dell’insegnamento?
Il quesito a me sembra venga sciolto dal primo periodo della legge stessa, per cui i docenti avrebbero dovuto eccellere, oltre che per costumi, «per eloquenza». È noto come tale requisito non poteva ricercarsi negli insegnanti primarii, i litteratores. La legge dunque non poteva riferirsi ad essi, ma ai grammatici, ai retori, ai filosofi; e tale ipotesi viene confermata dalla idea, che ormai possiamo esserci formata, della varia cura, che lo Stato nutrì verso i tre gradi dell’istruzione impartita ai fanciulli ed ai giovani.
D’altra parte, si riferiva la legge a tutti i docenti pubblici e privati, o a quelli soltanto? La più comune è — inesplicabilmente — la prima delle due ipotesi.[587] Se non che essa riesce, a mio parere, insostenibile. Che i docenti pubblici, i docenti cioè nelle cattedre comunali venissero nominati dietro giudizio e decreto dei curiali era norma antica, consueta e costante. Ma, nella legge di Giuliano, la novità, che si impone, è appunto tale decreto, giacchè la ratifica del principe — per chi legga senza preconcetti — rimane come un’aggiunta trascurabile, sulla quale non si mostra neanche l’intenzione di calcare. Basterebbe questo solo per convincere che la legge doveva riguardare anzi ogni altro i docenti privati. Ma non è tutto: se si volesse vedere, come s’è veduta, un’intenzione malevola nella tinta anodina dell’ultima clausola; se si volesse supporre la legge creata apposta per quell’epilogo, che avrebbe nascosto nelle pieghe un tranello — l’espulsione dei Cristiani dall’insegnamento — e se si connettesse perciò alla legge come anche è stato fatto — [588] un editto dello stesso imperatore, che esamineremo più innanzi, il quale illustra l’incompatibilità della fede cristiana con l’ufficio d’insegnante nelle scuole a tipo classico, la nostra opinione sui riferimenti della legge ne verrebbe assolutamente confermata, in quanto l’editto parla di docenti in genere, non di pubblici docenti soltanto, e stabilisce una contraddizione, non già tra la qualità di Cristiani e i doveri verso lo Stato pagano, ma fra la fede Cristiana e una certa forma d’insegnamento.
Per ultimo, noi sappiamo che la legge di Giuliano venne indubbiamente abrogata da un’altra di due anni dopo, a firma degli imperatori Valentiniano e Valente. Or bene, la dizione di quest’ultima è tale da escludere ogni volontà di riferirla alle sole scuole municipali: «A coloro, i quali, vuoi per dignità di vita come per eloquenza, sono pari all’ufficio di istruire i giovani, si dà facoltà di aprire una nuova scuola, o di riaprire l’antica, che eventualmente avessero dovuto chiudere»[589].
Si trattava dunque di scuole tenute da privati e da Comuni, e, quindi, di una misura, che non aveva precedenti. Fino a quel tempo, l’insegnamento era stato libero, e solo la legge della concorrenza aveva regolato la buona o la cattiva sorte delle numerose scuole dell’impero. Certo, violazioni di questa libertà c’erano state, anzi — l’abbiamo visto — non così di rado come taluni storici hanno amato supporle; ma erano rimaste misure straordinarie di repressione, non mai forme legali di prevenzione, con cui si fossero applicate agli insegnanti privati le specie di autorizzazione, allora in uso per le cattedre mantenute a spese pubbliche, e per cui si fosse riservata ai consigli comunali ed al principe la facoltà di dispensarle. Ora siamo appunto a questo;[590] l’insegnamento privato è colpito, e l’unica sua forma, che poteva rimanere, e che certo rimase, immune da tale controllo, sia per la difficoltà della verifica, sia perchè ad essa non sembra abbia mirato una legge del tenore, che abbiamo riferito, era ormai solo quella dell’insegnamento privato domestico.
II.
La costituzione di Giuliano non dovette dunque mancar di produrre la generale impressione di una novità rivoluzionaria. Ma, oltre ad essa, ce n’è pervenuta una seconda, che suole impropriamente chiamarsi, e chiameremo anche noi, editto, che i successori esclusero dai codici ufficiali e che ci è quindi unicamente serbata nella raccolta delle lettere di lui,[591] con cui si vieta ai Cristiani, e pel presente e per l’avvenire, l’insegnamento nelle scuole di retorica e di grammatica. È desso un documento polemico di tale importanza, che mette ben conto riferirlo per intero: «Noi pensiamo che una sana istruzione ed educazione non consistano nell’accurata euritmia dalle parole o dell’eloquio, ma nella disposizione di una mente sana e che abbia un verace concetto del bene e del male, dell’onesto e del disonesto. Per la qual cosa chi ha un’opinione e ne insegna un’altra diversa è tanto lontano dall’impartire ciò che si dice una educazione, quanto dall’essere una persona dabbene. Se il disaccordo tra il pensiero e la parola si limita a cose di piccola importanza, egli arrecherà del male, sebbene in misura tollerabile. Ma, se, in questione di grandissima importanza, egli pensasse in un modo e insegnasse il contrario di quello che pensa, il suo sarebbe certamente un agire da mercanti, non dico onesti, ma pessimi. Infatti, al pari di costoro, tali maestri insegnerebbero specialmente ciò che specialmente giudicassero falso, ingannando e adescando coloro, ai quali vogliono — o io m’inganno — vendere le loro cattive merci, che coprono di elogi.[592]
«Occorre perciò che tutti coloro, i quali aspirano all’insegnamento siano di retti costumi, e non nutrano opinioni in contrasto con quelle professate in pubblico. Ma io penso ciò imprescindibile per quelli che insegnano ai giovani, illustrando le opere degli antichi, in qualità di grammatici, di retori e, più ancora, di sofisti, i quali ultimi tengono, al confronto degli altri, ad essere, non solo maestri di eloquenza, ma eziandio di morale, e sostengono che spetti ad essi la filosofia del vivere civile. Se questo sia vero o meno, io ora non discuto; ma, pur lodandoli per le loro aspirazioni a così nobili dottrine, li loderei di più se non mentissero, e se non si condannassero da sè, insegnando cose diverse da quelle che realmente pensano.
«Ma come? Omero, Esiodo, Demostene, Erodoto, Tucidide, Isocrate e Lisia stimano che gli Dei debbano ispirare e guidare tutta la educazione; di essi, taluni si credevano sacerdoti di Mercurio, altri delle Muse, e non sarà dunque assurdo che coloro, i quali ne illustrano le opere, vituperino gli Dei da quelli onorati?
«Tuttavia, non perchè giudico assurdo tutto questo, io dico necessario ch’essi mentiscano dinanzi ai giovani, ma io li lascio liberi di non insegnare ciò che non reputano conveniente, e richiedo che, se vogliono insegnare, insegnino prima con l’esempio e convincano i discepoli che nè Omero, nè Esiodo, nè alcuno di quegli autori, ch’essi illustrano, e dei quali hanno condannato l’empietà, la stoltezza e le aberrazioni religiose, sono realmente empii o stolti. Altrimenti, poichè essi sono, come maestri, alimentati dai salarii, che ricavano in grazia degli scritti di quelli, confesserebbero di essere sordidamente ingordi e capaci di subordinare tutto a poche dramme di guadagno.