«Fino ad oggi molte cause impedivano di frequentare i tempii, e il terrore, che incombeva d’ogni parte, li scusava di nascondere le loro vere opinioni in fatto di religione. Ma poichè gli Dei ci concessero la libertà, mi sembra assurdo che s’insegnino dottrine giudicate erronee. Se i maestri pensano che furono sapienti gli autori, che essi ora illustrano e di cui quasi seggono interpreti, li imitino anzi tutto nella pietà verso gli Dei. Ma se invece pensano che quelli abbiano errato circa le Divinità, che dovrebbero essere più sacre, vadano nelle chiese dei Galilei e interpretino Matteo e Luca, i quali impongono — e Voi, maestri cristiani, ne ripetete il precetto — che si debba astenersi dalle cerimonie sacre pagane. Quanto a me, io vorrei che le Vostre orecchie e la Vostra lingua — userò di una delle Vostre espressioni — si rigenerassero in quelle dottrine, alle quali io mi auguro sempre di rimanere fedele, come lo auguro a chiunque pensa e opera cose a me gradite.
«Questa legge riguarda gli educatori e i maestri; chiunque invece dei giovani vuol frequentare le scuole non ne è escluso. Infatti non è ragionevole chiudere la via migliore ai fanciulli, ancora ignari dell’indirizzo da scegliere, o condurli, per timore, nolenti, alle patrie consuetudini. Forse sarebbe logico curarli, anche contro lor voglia, come si curano i deliranti; ma noi tollereremo in tutti questa malattia, giacchè io penso che sia d’uopo istruire, non mai punire, coloro che riteniamo in errore.»
Tale il famoso editto di Giuliano sulle scuole pubbliche e private dell’impero, editto repressivo e preventivo ad un tempo, in quanto esso riguardò i maestri in funzione ed i maestri futuri. Vi seguì qualcosa di più grave?
Tutti gli scrittori cristiani delle cose di questo tempo affermano, con quasi invariata stereotipia, che Giuliano vietò anche ai Cristiani di apprendere le lettere greche e latine e di frequentare le scuole pagane.[593] Se non che, nonostante l’ampiezza della testimonianza non si può con tranquilla coscienza pensare ad una seconda legge, od editto, di quest’imperatore, che avessero il contenuto che vi si attribuisce.
Quel contenuto anzitutto sta in categorica contraddizione con la parola e con lo spirito delle disposizioni precedenti. Il primo editto invero concludeva: «Questa legge riguarda gli educatori e i maestri; chiunque invece dei giovani vuol frequentare le scuole non ne è escluso. Infatti non è ragionevole chiudere la via migliore a fanciulli, ancora ignari dell’indirizzo da scegliere, o condurli, per timore, nolenti, alle patrie consuetudini. Forse sarebbe giusto curarli, anche contro lor voglia, come si curano i deliranti; ma noi tollereremo in tutti questa malattia, giacchè io penso che sia d’uopo istruire, non punire, coloro che riteniamo in errore.»
Ma non basta: un divieto del genere supposto dagli oratori e dagli storici ecclesiastici è per sè stesso inammissibile.
Giuliano bramava che la cultura classica raggiungesse tutta la sua piena efficacia; era questo uno dei suoi pensieri dominanti; per questo egli la voleva impartita da credenti pagani; ma egli, per ciò stesso, non poteva volerne esclusi i giovani cristiani, anzi aveva motivo di volere ch’essi accorressero numerosi a riceverla.
Infine, il silenzio di tutte le fonti di ogni altro genere (che non siano le cristiane) sul divieto, imputato all’imperatore, dell’istruzione classica ai giovani cristiani, mentre sappiamo che esse sono assai ben informate intorno all’attività politica di lui, deve gravemente impensierire. E significativa sopratutto è la mancanza, nelle stesse fonti cristiane, di un diretto accenno a due leggi, o a due editti distinti, di cui il secondo contenga le disposizioni incriminate, che pur si desidererebbe conoscere. Le fonti cristiane accusano in genere l’imperatore del tenore dell’opera sua, ma passano assolutamente sotto silenzio il testo, anzi la sola specificazione, di un secondo editto, che le loro accuse lascerebbero supporre[594]. È chiaro dunque come debba trattarsi di un equivoco e di una infedele relazione del contenuto dell’unico divieto esistente. E di tale fatto noi siamo in grado di rintracciare la genesi. Giuliano aveva vietato ai maestri cristiani l’insegnamento; e gli oratori sacri del tempo tuonarono che i cristiani venivano perciò esclusi dal diritto comune di apprendere le lettere e l’eloquenza greca e latina. Tutti gli altri ripeterono quella imaginosa informazione, e la calunnia amara traversò i secoli, divenendo l’arme peggiore ai danni della reputazione dell’imperatore filosofo.
III.
Le più notevoli disposizioni di Giuliano circa l’insegnamento si possono quindi limitare a due: il controllo dell’autorità municipale e imperiale sui titoli di coloro, che aspiravano ad insegnare, e il divieto relativo ai Cristiani. Ma la vivacità delle polemiche, che intorno vi si sono agitate, impone ora anche a noi di riandarle ampiamente e di esprimere in proposito un qualunque giudizio.