“Questo sarebbe, dice un ultimo rabbino, causa che i delitti di sangue si farebbero frequenti in Israello” [(165)]. È a questo stesso Talmud, a questo stesso libro ove sta scritto anche al reo scegli una morte dolce [(166)] che si è ispirato uno scrittore ebreo dell'xi secolo, Giuda Levi, per scrivere queste parole che nessun moderno criminalista respingerebbe.
L'opera è in forma di dialogo tra un re Cosri ed un Ebreo che rappresenta le opinioni dell'autore:
“Cosri. Le pene imposte pei reati sono forse fissate dalla legge dove è detto: Occhio per occhio, dente per dente. Ciò che un uomo ha fatto di male ad un altro, deve a sua volta soffrirlo?
“L'Ebreo. Non è detto nello stesso luogo: Chi avrà ucciso una giumenta la pagherà o la compenserà. Vita per vita. Chi colpirà un animale lo prenderà e lo pagherà?
“Questi due casi intendonsi del pagamento del prezzo, perchè ciò non vuol dire: Se qualcheduno ha ferito il tuo cavallo, tu ferisci il suo; ma bensì: Prendi il suo cavallo e pagati. Difatti non vi sarebbe per te nessun vantaggio a colpire il cavallo. Così se qualcuno ti taglia la mano, non è detto tagliagli a tua volta la mano, perchè non vi sarebbe per te nessun vantaggio a tagliargli la mano. È inutile far notare tutto ciò che vi sarebbe di contrario alla giustizia ed alla sana ragione in sentenze pronunziate sulla base del principio: frattura per frattura, ferita per ferita, cattiveria per cattiveria. Difatti come potremmo noi misurare, graduare esattamente tali cose; uno, per caso, muore in conseguenza d'una ferita ed un altro no. Possiamo noi essere giudici esatti del più e del meno? Strapperemo noi un occhio tanto a chi ne ha uno solo come a chi ne ha due? Così uno diverrebbe cieco, l'altro soltanto monocolo. La legge dice: l'uomo sopporterà le conseguenze del male che ha fatto” [(167)].
Le dottrine giuridiche del Talmud meriterebbero, del resto, da sole, l'onore di uno speciale volume. “Quando è, dice un dottore, che giustizia e benevolenza s'incontrano? Allorquando due litiganti vengono ad un accomodamento pacifico.” Legislatori che tanto prediligevano la conciliazione, non potevano dimenticarsi di reprimere l'avidità di coloro che, troppo spesso, spiegano dinanzi ai tribunali azioni temerarie. “Chi esige ciò che non gli spetta, nonchè veder frustrate le ingiuste sue richieste perde pure ciò che di fatto possiede” [(168)]. Le più minuziose raccomandazioni sono fatte ai giudici, perchè non si lascino in nessun modo influenzare da nessuna delle due parti contendenti: “Non ti costituir giudice, nè del tuo amico, nè del tuo nemico, poichè nel primo non sapresti ravvisare la colpa, nel secondo l'innocenza” [(169)]. Il precetto del Levitico (xix, 15): Non aver riguardo alla qualità del povero, vi è ampiamente sviluppato, e, mentre da un lato si impiega ogni mezzo per impedire che il giudice faccia traboccare la bilancia della giustizia a pro del ricco, gli si raccomanda poi di non lasciarsi vincere dalla compassione verso il povero a scapito della giustizia.
Si direbbe che il motto di Lessing “bisogna esser giusti anche col diavolo,” sia il compendio delle dottrine talmudiche; e se, sventuratamente per la magistratura francese, il famoso motto: “La Cour rend des arrêts et non des services” non venne mai pronunciato [(170)], i giudici del Talmud si ispirano ad un principio di giustizia ancor più completo: I Tribunali non rendono servigio ai potenti e non beneficano gl'indigenti. Il fatto solo del resto che il legislatore abbia creduto necessario moltiplicare i precetti per mettere in guardia i giudici contro gli impulsi del cuore, troppo facile a favorire l'indigente a danno del ricco ed a scapito della giustizia, mostra di qual tempra fossero, in quei tempi, i giudici in Israello.
Nè men bella è la disposizione talmudica che mentre eccettua talune classi di persone dal deporre in giudizio, dispone poi che tutti indistintamente possano esser sentiti nelle cause criminali, ma unicamente come testi a difesa. Le stesse formalità di cui è circondata la pena di morte, che vedemmo del resto eseguirsi assai di rado, mostrano quanto rispetto, anco in quelle epoche di ferrea giurisprudenza, avessero i dottori del Talmud per la vita umana.
Prima di lasciare questo argomento ci si permetta notare un'altra disposizione del Talmud, che mostra quanto quei dottori avessero nettamente tracciata la distinzione tra la legge religiosa e la civile. I Tribunali non potranno costringere chicchessia all'osservanza di un precetto affermativo, quando la legge divina abbia sancito un premio per l'osservanza di tale precetto.
E, come nelle dottrine giuridiche, così anche nelle sociali, il Talmud precorreva i tempi. Nessun libro, crediamo, del medio-evo, inculca ed esalta tanto i beneficii dell'istruzione quanto il Talmud.