Quali sieno i precetti biblici in questo argomento tutti sanno, ma a noi piace ricordarli colle parole stesse di uno dei più accaniti nemici del nome giudaico:

“Secondo la legge mosaica non possono ingannare, nè defraudare alcuno, che con essi contratti. So bene che ciò veniva espressamente loro vietato nel Levitico al capo 19, v. 11, con queste parole: Non mentiemini, nec decipiat unusquisque proximum suum. In molti altri versi del medesimo capitolo e in più luoghi è replicato un tale comandamento. Ed essendo egli morale, e non cerimoniale, non è cessato, ma va in vigore, e nella prima osservanza” [(223)].

Ed il Talmud che ha per scopo di spiegare la Bibbia, non di cambiarla, non sopratutto di stabilire precetti che a quella ripugnino, conferma questi principii di elementare onestà.

I Talmudisti dicono:

a) che non è permesso di fare altrui illusione, nemmeno ad un Goi, per esempio, di fargli regalo di alcun oggetto, facendogli credere che è di maggior valore di quello che è [(224)].

Samuele ordinò al servo di accordarsi col barcajuolo che dovea tragittarlo al di là d'un fiume. Nei patti dell'accordo eravi di dargli a bere una bottiglia di vin puro: il domestico mescolò il vino con acqua, nè il barcajuolo se ne accorse. Samuele seppe l'inganno, e sgridò acerbamente il suo servo [(225)].

b) che chi deruba il Goi è tenuto alla restituzione, e che è anzi peggio derubare il Goi che l'Israelita, poichè ne rimane profanato il nome di Dio [(226)].

c) che l'Israelita pecca, ed è tenuto all'indennizzamento, qualora nella misura, nel peso o nel calcolo faccia sopruso al non israelita, non altrimenti che facendolo ad un israelita. Chi trafficando, sia coll'israelita, quanto coll'idolatra, misura o pesa scarso, contraviene ad un divino precetto ed è tenuto al risarcimento. È parimente vietato di gabbare il Goi nel calcolo, ma devesi usare seco lui ogni esattezza, come dice il sacro testo (Lev., xxv, 59), e faccia ragione col suo compratore; il quale testo tratta di un non israelita da sè dipendente (vivente cioè nella Palestina quando questa era in potere degli Israeliti); quanto più non dovrai tal legge osservare con chi non è a te soggetto? D'altronde la Scrittura dice (Deut., xxxv, 16): Chiunque fa tali cose, chiunque fa iniquità è in abbominazione al signore Iddio tuo, proposizione assoluta e senza alcuna condizione [(227)].

d) I Gheonim [(228)] insegnano, allegando l'autorità del Talmud [(229)], esser permesso, anzi esser dovere di far testimonianza anche innanzi ai non israeliti (presso giudici non iniqui), anche se il frodato sia un Goi ed il frodatore un israelita [(230)].

e) Il celebre ed autorevole R. Mosè Couci dice: Anche quel Talmudista che opina non essere vietato derubare il Goi, parla di un tale che abbia fatto del male allo israelita, ed anche in questo caso la sua sentenza non viene adottata; fuori però di questo caso anche quel Talmudista riconosce essere vietato rubare al Goi [(231)]. E qui giovi notare che questo Mosè Couci o Kotzi, che fioriva nel 1230, è ben lungi dall'essere stato, in massima, modello di tolleranza. Nelle prime edizioni delle sue opere [(232)] trovansi non pochi passi anticristiani, ma il fanatismo religioso, di cui nessuno vorrà far colpa ad un ebreo del xiii secolo, non gli impedì però di fare il suo dovere d'onesto uomo, proclamando la massima che abbiamo testè riferita.