TITOLO PRIMO.

Della dotazione della corona.

=Sezione prima.=

Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case, parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5 ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso al senato e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma di 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra vivi, le suppellettili della corona.

=Sezione II.=

Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona.