5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e imprescrittibili.
6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e d'ipoteche.
7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.
=Sezione III.=
Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona.
8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le sentenze.
9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in consiglio di stato.
10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.
=Sezione IV.=
Dei carichi della dotazione della corona.