36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima volontà sino alla somma di due milioni.
37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.
38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.
39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.
40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di rendita.
Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'articolo 39.
41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.
42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che per istatuto.
43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.