45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di diritto alla suppellettile della corona.

46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provengono.

47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.

TITOLO IV.

Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.

=Sezione prima.=

Disposizioni generali.

48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato la qualità di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.