51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili situati nel territorio del regno.
52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.
53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.
54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.
=Sezione II.=
Della trasmissione degli appannaggi.
55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.
56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.
57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano giunti all'anno diciottesimo.
58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.