59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

=Sezione III.=

Della concessione degli appannaggi.

61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.

63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.

64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.

=Sezione IV.=

Della fissazione degli appannaggi.