65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.

=Sezione V.=

Dei carichi che sopportano gli appannaggisti.

66. La rendita degli appannaggi è affetta,

1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;

2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;

3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.