68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.
=Sezione VI.=
Della conservazione dell'appannaggio.
69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.
70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.
71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del gran giudice, ministro della giustizia.
=Sezione VII.=
Dell'estinzione degli appannaggi.
72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe appannaggiato e dei suoi figli.
73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.