74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul demanio privato.
75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato o il demanio straordinario.
76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.
77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.
TITOLO V.
Della dotazione delle principesse.
78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un senatoconsulto.
79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote non può essere costituita che in danaro.
80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.
81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.