93.
Il trattamento de' membri del corpo legislativo è di lire 6000 di Milano; quello degli oratori è di lire 9000.
TITOLO XIII.
De' tribunali.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.