97.
In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.
98.
La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
99.
La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.
100.
Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.
101.
Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.