102.

I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.

103.

I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

104.

I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.

TITOLO XIV.

Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.

105.

Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna risponsabilità.