106.

Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

107.

I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della sostanza pubblica.

108.

Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla censura.

109.

La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110.

Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.