111.
Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.
112.
Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.
113.
I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.
114.
La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.
115.
I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.