TITOLO XV.
Disposizioni generali.
116.
La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.
117.
È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.
118.
L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.
119.
La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.