12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro vien proposta dalla consulta di stato.