17.

I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.

19.

Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.

TITOLO IV.

Del collegio de' possidenti.

20.

Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.