In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.

Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

TITOLO II.

Dei grandi ufficiali del regno.

12. I grandi ufficiali del regno sono,

In primo luogo. I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona; Il grand'elemosiniere; Il gran maggiordomo maggiore; Il gran ciambellano; Il grande scudiere.