In secondo luogo. I ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.

L'ispettore generale dell'artiglieria.

L'ispettore generale del genio.

In quinto luogo. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.