14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che a' sudditi del regno d'Italia.
15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del consiglio di stato.
Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.
Essi sono membri del consiglio privato.
16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:
La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;
La seconda, fra l'Adda e l'Adige;
La terza, sulla sponda destra del Po;
La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.
I grandi ufficiali della corona godono in oltre,