1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;
2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.
17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.
TITOLO III.
Dei giuramenti.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza
Del senato, Del consiglio di stato, Del corpo legislativo, Dei tre presidenti dei collegi, Degli arcivescovi e dei vescovi, Del tribunale di cassazione, Della contabilità nazionale, Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini: