8. Il vicerè, prima di assumere l'esercizio della sua dignità, presta nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito come segue:

«Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne riceverò l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorità affidatami a chi sarà da esso lui delegato.»

9. Il vicerè risederà negli stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo eseguiranno presso il vicerè le medesime funzioni che loro incumbono presso S. M. l'imperatore e re.

TITOLO III.

De' Collegi.

11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono nominati dal re.

13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto al banco.