15. Il Presidente è nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.

Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Stato.

17. Il consiglio di stato è composto,

I. Del consiglio de' consultori,

II. Del consiglio legislativo,

III. Del consiglio degli uditori.