15. Il Presidente è nominato dal re.
16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli generali di dipartimento, e pei giudici di pace.
Il numero dei candidati presentati è triplo di quello delle piazze vacanti.
Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.
TITOLO IV.
Del Consiglio di Stato.
17. Il consiglio di stato è composto,
I. Del consiglio de' consultori,
II. Del consiglio legislativo,
III. Del consiglio degli uditori.