2.º La coscrizione militare;

3.º L'alienazione de' beni nazionali;

4.º Il sistema monetario;

5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove tariffe per le imposte esistenti;

6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei questori a 10m. lire per ciascheduno.

49. Il re può disciorre il corpo legislativo.