Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.

TITOLO VI.

Dell'Ordine giudiziario.

50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.

51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono composti di più giudici che deliberano e pronunciano a maggiorità di voti.

52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.

53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono pubbliche.

I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati nell'udienza.

54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

55. Non vi sarà che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.