56. Il codice Napoleone sarà messo in attività, ed avrà forza di legge a datare dal primo gennajo prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sarà presentata alla approvazione del re il primo novembre prossimo al più tardi.

Il codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano e in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tribunali, ed aver forza di legge.

57. Non vi potrà essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una legge tendente a modificare ciò che sarà ritenuto difettoso nel codice.

TITOLO VII.

Del Diritto di far grazia.

58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice, di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del primo tribunale del regno.

TITOLO VIII.

Dell'ordine della corona di ferro.