25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un consiglio nominato da noi e composto come segue:

Tre senatori, Due consiglieri di stato, Un procurator generale, Un segretario generale.

Il consiglio sarà denominato consiglio del sigillo de' titoli.

27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne sarà il depositario.

28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la proprietà o il prodotto.

32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti quindici giorni.