33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.
34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed autorizzante l'istituzione del maggiorasco.
35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda, i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al petente dal segretario generale.
36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà cancellata ogni trascrizione.
37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una spedizione del decreto.
=Sezione III.=
Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti.
38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le lettere-patenti.
39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte d'un'annata delle rendite del maggiorasco.
40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro; l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.